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LEGGE REGIONALE n° 19 del 22 aprile 1987
Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigianato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 17 del 29 aprile 1987

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Norme generali - Beneficiari
      L' Amministrazione regionale è autorizzata ad instituire, a carico del bilancio della Regione, presso gli Istituti di credito delegati al credito artigiano, ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40 , e relativo regolamento di attuazione, un fondo, per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigiano e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico delle imprese iscritte all' albo di cui all' art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 , che pur possedendo intrinseci requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà a proseguire l' attivitrà per eventi eccezionali o di carattere congiunturale.
ARTICOLO 2 Provvidenze
      Per la realizzazione degli scopi precisati nell' articolo 1 , le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione di prestiti agevolati:
    • a)per la ristrutturazione e/o la riconversione aziendale;
    • b)per il credito di esercizio.
ARTICOLO 3 Misure dei prestiti
      I prestiti di cui alla lettera a) del precedente articolo non potranno eccedere il 95 per cento dei seguenti massimali di investimento:

    - 200.000.000 di lire imprese individuali e societarie;

    - 700.000.000 di lire per cooperative e consorzi.

      I prestiti di esercizio di cui alla lettera b) del precedente articolo potranno essere concessi fino alla misura di 15.000.000 di lire per addetto, con il limite massimo di:

    - 150.000.000 di lire per le imprese individuali e societarie;

    - 300.000.000 di lire per le cooperative ed i consorzi.

      I prestiti di cui ai commi precedenti possono essere cumulati con le provvidenze previste ai sensi della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40 , e relativo regolamento di attuazione.

      I prestiti di esercizio del presente articolo sono rinnovabili anche parzialmente, entro i limiti massimi previsti in applicazione della presente legge, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente concessione.
ARTICOLO 4 Tassi di interesse
      A carico dei mutuatari verrà applicato un tasso di interesse pari a quello determinato annualmente, a norma della legislazione vigente, con decreto del Ministro del Tesoro, per il credito agevolato in favore dell' artigianato.
ARTICOLO 5 Ammortamenti
      Alla restituzione delle somme concesse per le spese di impianto e per il credito di esercizio, dovrà essere provveduto, con quote semestrali costanti posticipate e comprensive di capitale ed interessi, entro i seguenti termini massimi:

    - 15 anni per spese di impianto, decorsi 3 anni dall' ultima erogazione;

    - 4 anni per il credito di esercizio, decorso 1 anno dall' erogazione.
ARTICOLO 6 Comitato deliberante
      I provvedimenti di concessione della provvidenze creditizie previste dalla presente legge sono adottati, previa conforme deliberazione del Comitato speciale istituito presso ciascun Istituto di credito convenzionato, ai sensi dell' articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 1976, n. 40 , dal Presidente dell' Istituto medesimo sotto la vigilanza dell' Assessorato competente per l' artigianato e secondo le procedure previste per la concessione dei prestiti di cui alla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40 , e relativo regolamento di attuazione.

      Avverso il mancato accoglimento della domanda di prestito è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione motivata dell' Istituto di credito convenzionato, il ricorso all' Assessore competente per l' artigianato, che decide con proprio decreto in via definitiva.
ARTICOLO 7 Copertura finanziaria
      Per l' istituzione del fondo di cui all' articolo 1 è autorizzata, nell' anno 1987, la spesa di lire 5.000.000.000 (capº 07034).

      Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

    03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

    In diminuzione

    Capitolo 03017

    Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendneti da nuove disposizioni legislative ( art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11 , e art. 3 della legge finanziaria )

    Lire 5.000.000.000,

    mediante la riduzione delle seguenti voci della tabella B allegata alla legge finanziaria 1987:

    voce 3 - lire 1.000.000.000

    voce 4 - lire 2.500.000.000

    voce 5 - lire 1.500.000.000.

    07 - ASSESSORATO TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

    In aumento

    Capitolo 07034 -(FR)

    (di nuova istituzione) Cat. progr. 07.04.2.1.2.6.3.4.10.23 (02.03) -

    Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore artigiano e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico delle imprese iscritte all' albo di cui all' articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 che, pur possedendo intrinseci requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà a proseguire l' attività per eventi eccezionali o di carattere congiunturale

    L. 5.000.000.000.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 aprile 1987. Melis

Note di vigenza

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