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LEGGE REGIONALE n° 19 del 3 novembre 1992
Modifiche ed integrazioni delle norme in materia di intervento della Regione a favore dei Consorzi di garanzia fidi.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 45 del 9 novembre 1992

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Misura della garanzia sui prestiti ARTICOLO 2 Fondi regionali presso gli istituti di credito
    1.  L' Assessore regionale dell' industria individua con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, gli istituti e le aziende di credito con i quali i Consorzi di garanzia fidi, costituiti fra imprese operanti prevalentemente nel settore dell' industria e quelli fra imprese cooperative operanti in tutti i settori produttivi, hanno sottoscritto specifiche convenzioni, ai quali la Regione può affidare mediante convenzione l' istruttoria e l' erogazione dei contributi in conto interessi previsti dall' articolo 66 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , e successive integrazioni, con conseguente costituzione presso le aziende medesime di appositi fondi regionali, mediante il versamento negli stessi degli stanziamenti esistenti sul capitolo 09042/ 01 del bilancio regionale per l' anno finanziario 1992 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; gli interessi attivi maturati sono versati in conto entrate del bilancio regionale.

    2.  Il contributo di cui al comma precedente viene erogato attraverso gli istituti e aziende di credito concedenti con i quali l' Amministrazione regionale stipula apposita convenzione. Gli istituti e le aziende di credito in questione effettuano, a favore delle imprese aventi diritto, l' accredito del contributo regionale in conto interessi contestualmente all' addebito periodico degli interessi a loro favore.

    3.  La gestione dei predetti fondi avviene sotto le direttive, il coordinamento ed il controllo dell' Assessorato regionale dell' industria.
ARTICOLO 3 Concorso interessi su prestiti delle imprese cooperative operanti in tutti i settori produttivi ARTICOLO 4 Interessi
    1.  Gli interessi attivi maturati dai fondi rischi costituiti con i contributi regionali possono essere utilizzati per sostenere i costi della gestione dei consorzi stessi e per la partecipazione al capitale delle "società finanziarie per l' innovazione e lo sviluppo" di cui all' articolo 2 della Legge n. 317 del 1991 .
ARTICOLO 5 Operazioni di leasing ordinario e di factoring
    2.  Tale beneficio viene erogato tramite gli istituti operanti nel settore con i quali l' Amministrazione regionale stipula apposita convenzione.

    3.  I benefici di cui al presente articolo fanno carico allo stanziamento esistente sul capitolo 09042- 01 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato dell' industria, per quanto attiene alle imprese previste dall' articolo 66 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , ed allo stanziamento esistente sul capitolo 07064 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio per quanto attiene alle imprese previste dagli articoli 67e 68 della medesima legge regionale .
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 3 novembre 1992 Cabras

Note di vigenza

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