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LEGGE REGIONALE  n° 1 del 8 gennaio 1991
Interventi a favore dei lavoratori dell' agro - industria.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 1 del 10 gennaio 1991

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Indennità straordinaria
    1.  A favore dei lavoratori che abbiano prestato, alle dipendenze di aziende operanti nel settore della lavorazione del pomodoro, della barbabietola o nel settore vinicolo, attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230 , è corrisposta, in via straordinaria e limitatamente all' anno 1989, una indennità pari a lire 45.000 per ogni giornata di carenza rispetto al numero di giornate lavorato nel 1988.

    2.  L' indennità di cui al precedente primo comma non è cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell' assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, ad eccezione della pensione e dell' assegno di invalidità per i titolari di età inferiore a quella prevista per i pensionamento di vecchiaia.

    3.  L' indennità di cui al presente articolo non compete qualora il lavoratore abbia rifiutato l' avviamento al alvoro.

    4.  Le attestazioni relative all' applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate dagli organi di collocamento.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 8 gennaio 1991Floris

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