ARTICOLO 1 1.
Ai sensi dell'
articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11
, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando è approvato con legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1997, il bilancio della regione per l' anno finanziario 1996 secondo gli stati di previsione dell' entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale.
2.
Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi negli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.
3.
Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all' entità ed alla scadenza delle erogazioni.
4.
Sul capitolo 03149 relativo a "Interessi passivi da corrispondere agli istituti tesorieri per scoperti di conto corrente" è autorizzata l' assunzione di impegni sino all' importo di lire 3.000.000.000.
5.
Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)", ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all' entrata in vigore della legge stessa.
6.
In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalità e limitazioni, è autorizzato, altresì , l' esercizio provvisorio del bilancio dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione.
ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 1.
Le somme stanziate in conto competenza e disponibili in conto residui per la realizzazione di programmi o iniziative comunitarie qualora non impegnate al termine dell' esercizio 1996, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell' esercizio successivo.
2.
Le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1996, in conto del capitolo 03014, relativo a " Fondo per gli oneri derivanti da accordi sindacali", sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell' esercizio successivo.
ARTICOLO 4 ARTICOLO 5 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1 gennaio 1997.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 2 gennaio 1997. Palomba