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LEGGE REGIONALE n° 20 del 23 agosto 1985
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 . Istituzione del Comitato regionale di controllo e norme di reclutamento del personale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 35 del 26 agosto 1985

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
      E' istituito il Comitato regionale di controllo, con sede in Cagliari.

      Il predetto Comitato è composto:
    • a)da nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti, nelle discipline giuridiche amministrative, eletti dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale;
    • [abrogazione]b)dal responsabile della struttura amministrativa del Comitato regionale di controllo. [1]
    • b)[sostituzione]dal coordinatore del servizio amministrativo del Comitato regionale di controllo [2]


      Per la elezione degli esperti, del Presidente e del Vice Presidente del citato Comitato e per le relative surrogazioni si applicano le disposizioni di cui ai commi 4,5,6 dell' articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 commi 4, 5, 6 dell' articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 , e successive modificazioni. I componenti del Comitato regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

      Il Comitato regionale di controllo esercita il controllo preventivo di legittimità e di merito sulle deliberazioni di tutti gli Enti di cui all' articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 , e successive modificazioni, concernenti i seguenti oggetti:
    • a)Statuti e regolamenti;
    • b)tabelle organiche;
    • c)applicazione degli accordi nazionali relativi al trattamento economico e normativo del personale dipendente;
    • d)assunzione di personale a qualsiasi titolo.


      Per quanto attiene all' insediamento, al funzionamento dell' organo ed alla procedura del controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 .

ARTICOLO 2
      Il personale comandato deve possedere qualifiche pari od equivalenti, secondo l' ordinamento dell' ente di appartenenza, a quelle indicate negli articoli 3,4,5,6,7,8,9,10e 12 della predetta legge regionale n. 16 .

      Qualora i posti previsti nella tabella << B >> allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 , e successive modificazioni non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere i necessari comandi in soprannumero rispetto agli organici del ruolo unico regionale, per un massimo di 25 unità distinte come segue:

    - n. 6 della VI fascia funzionale;

    - n. 5 della V fascia funzionale;

    - n. 7 della IV fascia funzionale;

    - n. 7 della III fascia funzionale.
ARTICOLO 3
      A favore del suddetto capitolo è stornata la somma di L. 300.000.000, dal Capitolo 03016 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato programmazione, bilancio e assetto del territorio e sono in corrispondenza ridotte di L. 300.000.000, le riserve previste al punto 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1985.

      Le spese per l' attuazione della presente legge fanno carico al Capitolo 02016 (artt. 4 e 5) del bilancio della Regione per il 1985 ed al corrispondente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Bormio, addì 23 agosto 1985. Melis

Note di vigenza

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