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LEGGE REGIONALE n° 20 del 1 luglio 1991
Norme integrative per l' attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 , concernente: " Norme per l' uso e la tutela del territorio regionale".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 26 del 8 luglio 1991

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:


TITOLO I
Integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
    ARTICOLO 1 Norma transitoria
      1.  Gli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, compresi gli studi di disciplina delle zone turistiche, adottati dal Consiglio comunale entro il 21 dicembre 1989, seguono il procedimento di formazione stabilito per ciascuno di essi dalle disposizioni vigenti in materia alla suddetta data previo parere del Comitato tecnico regionale per l' urbanistica.

      3.  Le norme di cui ai precedenti commi hanno validità un anno.
    ARTICOLO 2 Contributi ai Comuni per gli studi delle zone turistiche predisposti prima del 22 dicembre 1989 ARTICOLO 3 Disposizioni per i piani attuativi
      1.  Per l' edificazione nelle zone omogenee C, D, F e G è obbligatoria la predisposizione del piano attuativo.

      2.[abrogazione]  Nelle zone omogenee A, prive di strumento attuativo vigente, gli interventi di demolizione nonchè quelli di ricostruzione sono subordinati alla redazione di un piano attuativo esteso almeno all' interno isolato. [1]

      3.  Uno o più proprietari qualora dimostrino l' impossibilità , per mancanza di assenso degli altri proprietari, di predisporre un piano attuativo possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre il piano esteso alla intera area. In tale ipotesi il piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente e i relativi oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari.
    ARTICOLO 4 Mancata determinazione sulla domanda di concessione da parte del Sindaco
      1.  Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell' istanza di concessione o dalla presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti, il Sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni, l' interessato può avanzare istanza all' Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l' intervento sostitutivo.

      2.  Entro 15 giorni dal ricevimento dell' istanza l' Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita il Sindaco a pronunciarsi nei successivi 15 giorni.

      3.  Scaduto infruttuosamente detto termine, l' Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica procede, nei 10 giorni successivi, con proprio decreto, alla nomina di un Commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di concessione, entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell' incarico, sentita la Commissione edilizia.
    ARTICOLO 5 Mancata determinazione sull' istanza di autorizzazione a lottizzare o di stipula della convenzione
      1.  Nel caso in cui, trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il Consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l' interessato può avanzare istanza all' Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per l' intervento sostitutivo.

      2.  Entro 10 giorni dal ricevimento dell' istanza l' Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita l' Amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi 30 giorni.

      3.  Scaduto infruttuosamente detto termine, l' Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, procede, nei 10 giorni successivi, con proprio decreto alla nomina di un Commissario ad acta che provvede a convocare, entro 60 giorno dal ricevimento dell' incarico, il Consiglio comunale per l' esame del piano e ad adottare gli ulteriori provvedimenti sostitutivi che si rendessero necessari.

      4.  Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dal perfezionamento della procedura amministrativa di approvazione della lottizzazione, il Sindaco non abbia provveduto alla stipula della relativa convenzione, l' interessato può avanzare istanza all' Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, il quale, previo invito al Sindaco ad adempiere entro un termine di 30 giorni e scaduto infruttuosamente detto termine, procede nei 10 giorni successivi alla nomina del Commissario ad acta, che provvede, entro 60 giorni dal ricevimento dell' incarico, alla stipula della convenzione, avvalendosi, ove necessario, dell' opere di un notaio libero professionista.

TITOLO II
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 1 luglio 1991 Floris
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