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LEGGE REGIONALE  n° 20 del 6 novembre 1992
Disposizioni integrative e modificative alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 - Legge finanziaria 1992.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 46 del 11 novembre 1992

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge

ARTICOLO 1 Ricerca scientifica e parco tecnologico
    1.  Per l' attuazione degli interventi previsti dal paragrafo 3.10 - sostegno della ricerca scientifica e tecnologica: programmi di ricerca e parco scientifico tecnologico - del programma d' intervento 1988-89-90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 , approvato dal CIPE il 12 marzo 1991, è autorizzato l' ulteriore stanziamento di lire 30.000.000.000 2. Detto stanziamento è iscritto al capitolo 03034/ 01 del bilancio della Regione per l' anno 1992 ed è trasferito alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della citata legge n. 268 del 1974 , per essere attribuito al rispettivo titolo di spesa 11.3.10/ I
ARTICOLO 2 Modifiche all' articolo 48 della LR n. 6 del 1992 Reti di servizio innovative ARTICOLO 3 Imprese industriali - contributi in conto occupazione ARTICOLO 4 Modifica all' articolo 39 della LR n. 6 del 1992 - Edilizia abitativa ARTICOLO 5 Programmi di opere pubbliche di interesse locale
    2.  Al relativo onere si fa fronte:

    - quanto a lire 3.000.000.000 mediante storno dello stanziamento iscritto sul capitolo 08056 del bilancio per l' anno 1992; corrispondentemente le annualità del limite l' impegno autorizzato dall' articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 , sono iscritte nei bilanci della regione per gli anni dal 1993 al 2012;

    - quanto a lire 1.000.000.000 con le ulteriori riduzioni di spesa indicate nel successivo articolo 21 .
ARTICOLO 6 Modifiche all' articolo 62, della legge di contabilità regionale n. 11 del 1983 ARTICOLO 7 Modifiche all' articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1985, n. 19
    1.  L' articolo 1, lett. d) punto 1) della legge regionale 13 agosto 1985, n. 19 , è così modificato: le parole «"tale quota non spetta al gruppo misto se in numero inferiore a tre componenti "» sono così sostituite: «"al gruppo misto, qualora in numero inferiore a tre, spetta una parte della quota fissa in misura proporzionale alla consistenza del gruppo medesimo" » .
ARTICOLO 8 Programmi comunitari
    1.  Ad integrazione di quanto disposto dall' articolo 52 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 , per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ammessi ai benefici comunitari previsti dal Programma "Valoren" ( Reg. CEE 3301/ 86 ) di competenza diretta della Regione, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 300.000.000 nell' anno 1992, di cui lire 210.000.000 finanziati dalla CEE (capº 03061/ 04) e lire 90.000.000 dalla Regione (cap. 03061/ 03).

    2.  Ad integrazione di quanto previsto dal quarto comma dell' articolo 55 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 è autorizzata nell' anno finanziario 1992 la spesa di lire 790.000.000 per l' attuazione della misura 3.11 - scuola alberghiera di Pula -prevista dal programma integrato mediterraneo per la Regione Sardegna, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (91) 3020/ 1 del 16 dicembre 1991 ( cap. 08302/ 01).
ARTICOLO 9 Interventi di forestazione
    1.  Per la prosecuzione degli interventi di forestazione è autorizzata, nell' anno 1992, l' ulteriore spesa di lire 35.000.000.000 (cap. 05017)

    3.  Le assunzioni del personale forestale, presso gli ispettorati delle foreste e l' Azienda foreste demaniali della Regione, con contratto a tempo determinato o indeterminato possono essere autorizzati solo su specifica previsione contenute nel programma pluriennale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale.
ARTICOLO 10 Finanziamenti ai Comuni per acquisizione di aree di interesse turistico e sociale ARTICOLO 11 Interventi in agricoltura
    1.  Lo stanziamento autorizzato per l' anno 1992 dall' articolo 17 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 , per l' incremento del fondo relativo alla trasformazione delle passività delle cooperative agricole è ridotto da lire 50.000.000.000 a lire 25.500.000.000 (cap. 06223).

    2.  Al fine dell' attuazione dell' intervento straordinario a favore del settore ovino previsto dall' articolo 11 della legge 28 aprile 1992, n. 6 , è autorizzata, nell' anno 1992, l' ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 06205).

    3.  Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30 , è disposto l' ulteriore limite di impegno di lire 2.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1992 al 2008 (capº 06060).

    5.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare di lire 1.200.000.000 la dotazione del fondo per l' attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285), tale somma è destinata al titolo di spesa P/ 1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall' articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 , (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

    8.  L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare, nell' anno 1992, ai Consorzi di bonifica, nei limiti dello stanziamento di lire lire 850.000.000, contributi straordinari per l' abbattimento degli oneri derivanti dagli interessi di preammortamento dei mutui di miglioramento inerenti la parte di spesa non coperta dai contributi erogati ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 , per i lavori di riordino delle reti irrigue consortili (cap. 06252). Restano a carico dei Consorzi gli interessi di preammortamento a tasso agevolato, nella misura minima prevista dal Ministero del Tesoro, per l' intero periodo decorrente dalla prima erogazione fino all' inizio dell' ammortamento, nonchè l' eventuale onere eccedente i predetti contributi regionali.

    9.  Per gli interventi previsti dal paragrafo 1.1 del Programma di intervento 1988-90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 , approvato dal CIPE con deliberazione del 12 marzo 1991 è autorizzata, nell' anno 1992, l' ulteriore spesa di lire 9.000.000.000 (cap. 03034/ 01); tale somma è trasferita dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della stessa legge n. 268/1974 per essere attribuita al titolo di spesa 11.1.01/ I del programma citato.

    10.  Il fondo per la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici - istituito dal paragrafo 6.5 del Piano per le zone interne a prevalente economia pastorale, approvato dalla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 - è soppresso e le sue disponibilità sono versate in conto entrate del bilancio regionale (cap. E 36122).
ARTICOLO 12 Contributo per l' erogazione dell' acqua per uso irriguo
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni della Sardegna un contributo straordinario di lire 160.000.000 (cap. 06341) per la riduzione del costo relativo alla erogazione di acqua per uso irriguo.
ARTICOLO 13 Interventi nel campo dei trasporti
    1.  Ai fini dell' erogazione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, di contributi per investimenti, previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 , e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 , e successive modificazioni ed integrazioni, in conto degli anni decorsi è autorizzata, nell' anno 1992, la spesa di lire 8.800.000.000 (cap. 13027).

ARTICOLO 14 Consorzi di garanzia fidi, commercio, turismo e servizi
    1.  Per la concessione di contributi ai consorzi di garanzia fidi operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, è autorizzata, nell' anno 1992, la spesa di lire 2.000.000.000 (cap. 07063).

ARTICOLO 15 Integrazione del fondo sanitario nazionale ARTICOLO 16 Lega italiana contro i tumori
    1.  E' autorizzata per l' anno 1992 la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 alla sezione sarda della lega italiana contro i tumori per l' espletamento dei compiti istituzionali (cap. 12065).
ARTICOLO 17 Interventi per attività culturali, di spettacolo e sportive ARTICOLO 18 Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro
    1.  A rettifica di quanto previsto dall' articolo 83, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 , il contributo di lire 1.000.000.000 per il funzionamento dei corsi di laurea e per il conseguimento dei diplomi universitari aventi sede nelle città di Nuoro è assegnato al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro.
ARTICOLO 19 Legge n. 588 del 1962 - Imposta straordinaria sui depositi bancari - Adempimenti
    2.  All' onere derivante dall' applicazione del precedente comma si fa fronte con l' utilizzazione di una pari quota degli interessi attivi maturati sul conto corrente relativo alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588 .
ARTICOLO 20 Autorizzazione alla contrazione di mutui
    1.  In conseguenza delle risultanze del consuntivo per l' esercizio finanziario 1991, parificato dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite per la Regione Sardegna - nell' udienza del 30 giugno 1992, è confermata l' autorizzazione alla contrazione di mutui per l' importo di lire 530.000.000.000 di cui all' articolo 1, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 .

ARTICOLO 21 Copertura finanziaria
    1.  Una quota dell' avanzo di amministrazione relativo all' esercizio 1991, pari a lire 19.678.000.000 è utilizzata quale copertura delle nuove o maggiori spese previste dalla presente legge.

    3.  Ai maggiori oneri derivanti dal quinto comma del precedente articolo 20 , quantificati in lire 14.728.000.000 per l'anno 1993, in lire 16.548.000.000 per gli anni dal 1994 al 2007 ed in lire 1.820.000.000 per l'anno 2008, si fa fronte con l'utilizzo delle seguenti voci del fondo per i nuovi oneri legislativi di cui al capitolo 03017:

    voce 5 - provvedimenti nel settore degli interventi sociali 1993 lire 4.728.000.000

    voce 6 - Altri provvedimenti per interventi nel territorio e nei settori produttivi 1993 lire 10.000.000.000 1994 lire 16.548.000.000

    4.  Le relative spese fanno carico ai capitoli 03146 e 03147 dei bilanci della Regione per gli stessi anni.
ARTICOLO 22
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 6 novembre 1992Cabras

Note di vigenza

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