ARTICOLO 1 1.
Nell' anno 1993 a sostegno dei lavoratori occupati in settori produttivi dell' industria, colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro in relazione a gravi situazioni di crisi aziendale, e inoltre quando la valutazione della Regione sia di possibile continuità o ripresa dell' attività produttiva in termini di validità economica, la Regione è autorizzata a corrispondere, nei limiti della somma all' uopo stanziata, ai lavoratori stessi, in via straordinaria, un sussidio "una tantum".
2.
Il sussidio è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato previa deliberazione della Giunta regionale, che dichiara lo stato di grave crisi aziendale, individua i lavoratori di cui al comma precedente e l' importo del sussidio. Al fine di assicurare la celerità delle corresponsioni possono essere disposte aperture di credito.
3.
Per l' applicazione del presente articolo è stanziata nell' anno 1993 la somma di lire 3 miliardi (cap. 01068).
ARTICOLO 2 1.
Nel bilancio della Regione per il 1993 sono apportate le seguenti modifiche:
IN AUMENTO
01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA
Capitolo 01068 (N1) - Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nei settori produttivi dell' industria, colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro, determinati da situazioni di crisi aziendale Lire 3.000.000.000
IN DIMINUZIONE
03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE; BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03016 - Fondo NOL parte corrente (voce 9 della tabella A allegata alla Legge finanziaria 1993) Lire 3.000.000.000
ARTICOLO 3 1.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 26 aprile 1993Cabras