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LEGGE REGIONALE n° 20 del 1 giugno 1999
Anticipazione finanziaria per l'entrata in esercizio della diga Cantoniera sul Tirso ed entrata in vigore di alcune norme di contabilità.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 17 del 1 giugno 1999

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Anticipazione finanziaria
    1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica dell'oristanese, gestione C.B. di, 2° grado, il finanziamento di lire 6.000.000.000 a titolo di concorso negli oneri a carico del medesimo Consorzio per la sommersione della diga Santa Chiara e della diga Busachi sul fiume Tirso e per la disattivazione degli annessi impianti per la produzione di energia elettrica conseguenti all'entrata in esercizio della diga sul Tirso in località Cantoniera di Busachi.

    2.[abrogazione]  Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso a titolo di anticipazione del finanziamento di pari importo che il Consorzio di bonifica dell'oristanese, gestione C.B. di 2° grado, si impegna a richiedere allo Stato a completamento di quello già concesso per la realizzazione della diga sul Tirso in località Cantoniera di Busachi. In caso di mancato reperimento del finanziamento statale è fatto obbligo al medesimo Consorzio di restituire alla Regione l'indicata anticipazione finanziaria in venticinque annualità non gravate da interessi, con decorrenza dall'entrata in gestione della nuova centrale idroelettrica della diga Cantoniera. [1]

    3.  L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica dell'oristanese il finanziamento di lire 6.000.000.000 (capitolo 08052) per la realizzazione delle opere strettamente funzionali all'avvio degli invasi sperimentali della diga sulla base dell'autorizzazione del Servizio nazionale dighe. Al trasferimento dei fondi al Consorzio si provvede ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 e successive modifiche e integrazioni
ARTICOLO 2
    1.  L'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 39,39 bis, 39 tere 46 bis della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, cosi come da ultimo modificata dalla legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1999, è anticipata alla data di entrata in vigore della predetta legge.
ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 Norma finanziaria
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 1 giugno 1999Palomba

Note di vigenza

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