ARTICOLO UNICO
Fintanto che con successiva legge regionale non vengano disciplinati i requisiti minimi per l' esercizio in Sardegna dell' attività di affittacamere, le strutture ricettive con numero di camere non eccedenti le sei unità e prestazioni di alloggio anche inferiori ad una settimana, ancorchè non in possesso dei requisiti richiesti dall'
articolo 2 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22
, sono classificate ad <<1 stella>>, con l' obbligatoria denominazione aggiuntiva di <<locanda >>.
La classifica è attribuita dal Comune competente per territorio con le procedure della
citata legge regionale n. 22
, previo accertamento sopralluogo dell' idoneità delle strutture sotto il combinato profilo statico ed igienico, nonchè del decoro e confortevolezza dei relativi ambienti, arredi e prestazioni di servizio.
Per quanto non previsto dal presente articolo, nei confronti delle strutture ricettive classificate ad <<1 stella - locanda >> trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina stabilita per gli esercizi alberghieri dalla vigente legislazione, ivi compresa la normativa dell'
ultimo comma dell' articolo 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217
.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 aprile 1987.Melis