Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


LEGGE REGIONALE  n° 21 del 23 agosto 1995
Modifica della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41 (Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento) ed attribuzione di premi compensativi per l' esercizio delle funzioni di coordinamento.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 29 del 31 agosto 1995

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  Fino all' entrata in vigore della legge regionale di attuazione dei principi in materia di pubblico impiego stabiliti dalla Legge 23 ottobre 1992, n. 421 , nella legge regionale 14 settembre 1993, n. 41 , dopo l' articolo 3 è aggiunto il seguente: << «Art. 3 bis - Deroga per gli enti strumentali minori
      1.  Le norme di cui all' articolo 1, commi 5 e 6, e all' articolo 3 non si applicano, in assenza di altri dipendenti dell' ente di pari, specifica professionalità , agli incarichi di coordinamento generale e di servizio dell' Istituto Incremento Ippico (III), dell' Istituto regionale etnografico (ISRE), dell' Istituto zootecnico e caseario (IZC) e della Stazione sperimentale del sughero (SSS).
    » >>.
ARTICOLO 2 ARTICOLO 3
    1.  Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 2 della presente legge sono quantificati in complessive lire 7.500.000.000 e fanno carico ai capitoli 02016 e 02023 del bilancio della Regione per l' anno 1995.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 23 agosto 1995 Palomba

Note di vigenza

Creative Commons License 2026 Regione Autonoma della Sardegna