ARTICOLO 1 2.
Il disposto di cui alla
lettera b) del suddetto articolo 12
è abrogato. All' articolo 12 della legge sopraccitata è aggiunta la seguente lettere: <<
«- f)due, su designazione dell' Associazione piccole imprese, rappresentanti il settore a livello provinciale o regionale
»
>>.
ARTICOLO 2 1.
L'
articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13
, è così sostituito:
«
<< L' iscrizione all' Albo regionale è fatta in ordine alfabetico, con indicazione della sede legale, numero di codice fiscale, specializzazione dei lavori secondo gli importi indicati nella tabella seguente:
1) fino a lire 120.000.000
2) fino a lire 240.000.000
3) fino a lire 400.000.000
4) fino a lire 800.000.000
5) fino a lire 1.500.000.000
6) fino a lire 3.000.000.000
7) fino a lire 6.000.000.000
8) fino a lire 9.000.000.000
9) fino a lire 15.000.000.000
10) oltre lire 15.000.000.000
La tabella indicata al precedente comma verrà aggiornata ogni due anni, a partire da dicembre del 1988, con decreto dell' Assessore dei lavori pubblici, su proposta della Commissione di cui all' articolo 12 della presente legge.
Le iscrizioni nell' albo deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge sono aggiornate, d' ufficio, alle varie classifiche in conformità alla tabella stabilita nel primo comma >>
»
.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 aprile 1987. Melis