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LEGGE REGIONALE n° 22 del 30 maggio 1989
Provvedimenti per la costituzione di una scuola per la formazione dei quadri pubblici in Sardegna

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 21 del 7 giugno 1989

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  L' Amministrazione regionale, al fine di favorire la formazione e l' aggiornamento dei quadri pubblici operanti in Sardegna, promuove la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata col nome di << istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE srl) >>.

    2.  La società ha come scopo sociale la promozione e la realizzazione di attività di studio, di ricerca e di formazione, rivolte principalmente ai pubblici amministratori e ai quadri superiori ed intermedi, nelle materie riguardanti l' organizzazione e la gestione della Regione e degli enti ed organismi pubblici della Sardegna.

    3.  La società si avvale per lo svolgimento dell' attività formativa delle competenze scientifiche e culturali delle Università , particolarmente di quelle sarde, del CNR, di altri organismi di ricerca e formazione pubblici e privati, dell' imprenditoria pubblica e privata.

    4.  La società dovrà avere sede amministrativa a Nuoro. L' attività di ricerca e di formazione potrà svolgersi in sedi diverse.
ARTICOLO 2
    1.  Alla società può partecipare quale socio fondatore il Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ).

    2.  Le Province, i Comuni, le Comunità montane e le loro associazioni possono aderire alla società in qualità di soci ordinari.
ARTICOLO 3
    1.  L' atto costitutivo della società è sottoscritto dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale medesima e sentita la Commissione consiliare competente in materia di ordinamento regionale.

    2.  I rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione dell' Istituto - ai sensi dell' articolo 2458 del Codice civile - sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato ai due terzi dei nominativi.
ARTICOLO 4
    1.  All' atto della costituzione della società , la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere una quota di capitale dell' Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE srl) pari a lire 1.000.000.000.

    2.  L' Amministrazione regionale versa annualmente all' Istituto un contributo per le spese di gestione di lire 700.000.000.

    3.  Nel bilancio della Regione per l' anno 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sotto indicati:

    02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

    Capitolo 02180 (NI) - 1.1.2.5.4.3.06.05 (08.02) Cat. progr. 02.12 -

    Quota di sottoscrizione della Regione del capitale sociale dell' Istituto regionale per la formazione( ISFORE srl) lire 1.000.000.000

    Capitolo 02181( NI) - 1.1.1.6.2.2.06.05 (08.02) Cat. progr. 02.13 -

    Contributo annuo all' Istituto regionale sardo per la formazione (ISFORE srl) per le spese di gestione lire 700.000.000.

    4.  Alla relativa spesa per l' anno finanziario 1989, si fa fronte ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 , con prelevamento della somma di lire 1.700.000.000 dal fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03016 del bilancio della Regione per l' anno finanizario 1988, mediante utilizzo della riserva prevista alla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria 1988.

    5.  Alla spesa di lire 700.000.000 per gli anni 1990 e successivi si fa fronte con quote del maggior gettito dell' imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

    6.  Le spese per l' attuazione della presente legge, valutate in lire 1.700.000.000 per l' anno 1989 ed in lire 700.000.000 per gli anni successivi, gravano sui capitoli di cui al precedente terzo comma del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 30 maggio 1989Melis

Note di vigenza

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