ARTICOLO 1 Misure di salvaguardia - proroga dei termini ARTICOLO 2 Abrogazione ARTICOLO 3 Efficacia del nulla - osta 1.
L' efficacia dei nulla - osta rilasciati dalla Giunta regionale, ai sensi degli
articoli 12 e 13
della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
e ricadenti nelle aree classificate di conservazione integrale, ai sensi del
punto 1) lett. c, 1° comma, dell' articolo 10 della richiamata legge
, degli adottati Piani territoriali paesistici, è sospesa fino alla approvazione definitiva dei medesimi Piani da parte del Consiglio regionale e comunque, non oltre i termini del 30 aprile 1993.
ARTICOLO 4 Urgenza 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 29 dicembre 1992Cabras