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LEGGE REGIONALE n° 22 del 12 agosto 1997
Modifiche ed integrazioni alla LR 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un Ufficio speciale di Informazione e di collegamento, con sede in Bruxelles) e norme per il personale regionale in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l' Unione Europea.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 25 del 16 agosto 1997

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  L' articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 , è sostituito dal seguente: " «
      1.  Il contingente organico dell' Ufficio di cui all' articolo 1 è determinato, nei limiti delle complessiva dotazione organica del personale dell' Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del suo Presidente, sentito l' Assessore competente in materia di personale. Detto contingente non potrà superare le cinque unità lavorative, di cui almeno una appartenente a qualifica funzionale non inferiore all' ottava.

      2.  Fino a specifica disposizione dell' accorso contrattuale per il personale regionale, ai dipendenti regionali assegnati a prestare servizio presso l' Ufficio di cui all' articolo 1 è corrisposta un' indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all' estero. Detta indennità , da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, è ragguagliata nel massimo a quella spettante per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari Esteri, in servizio presso le sedi consolari.

      3.  L' Amministrazione regionale può avvalersi, per le finalità previste dalla presente legge, mediante apposite convenzioni dell' ausilio di un massimo di tre esperti in materia attinenti l' attività dell' Unione Europea.
    »
ARTICOLO 2
    2.  Al predetto personale, oltre al trattamento economico proprio della qualifica di appartenenza, sono corrisposte le indennità di servizio all' estero e le altre competenze come determinate dal Ministero degli Affari Esteri.
ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 Norma finanziaria
    1.  Le spese per l' attuazione della presente legge sono valutate in lire 250.000.000 per il 1997 ed in lire 450.000.000 per gli anni successivi.

    2.  nel bilancio della Regione per l' anno 1997 e per il triennio 199- 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

    in diminuzione

    03 - Assessorato programmazione, bilancio credito e assetto del territorio

    Cap. 03059- 00 - Concorso della Regione nell' attuazione di programmi di iniziativa della CEE 8 ( art. 34, LR 20 aprile 1993, n. 17 e art. 20. della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 )

    1997 lire 250.000.000

    1998 lire 450.000.000

    1999 lire 450.000.000

    In aumento

    Cap. 02054 - 01 (NI) (1.1.1.2.1.1.01.01) (01.02) - Indennità speciale al personale dell' amministrazione regionale in servizio presso l' Ufficio di collegamento con sede a Bruxelles ( art. 2 bis, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12 , integrato all' articolo 1 della presente legge) e spese per il personale collocato fuori ruolo ed inviato ai sensi del terzo comma dell' articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , in servizio alla rappresentanza permanente presso l' Unione Europea ( art. 2 della presente legge)

    1997 lire 200.000.000

    1998 lire 350.000.000

    1999 lire 350.000.000

    Cap. 02105 - 01 - (NI) (2.1.1.4.2.01.01) (01.03) - Compensi ad estranei all' Amministrazione regionale per incarichi di consulenza in materia di politiche comunitarie ( art. 2 della presente legge)

    1997 lire 50.000.000

    1998 lire 100.000.000

    1999 lire 100.000.000

    3.  Alle spese previste per gli anni successivi al 1999 si provvederà con la legge di bilancio.

    4.  Le spese per l' attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997- 1999 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 12 agosto 1997Palomba

Note di vigenza

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