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LEGGE REGIONALE n° 23 del 22 aprile 1987
Inquadramento nel ruolo unico dell' Amministrazione regionale di personale trasferito alla Regione Sarda ai sensi dell' articolo 75 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 .

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 17 del 29 aprile 1987

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2
      Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del precedente articolo è collocato, con effetto dalla data di inquadramento, nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986, nº 6 , secondo le corrispondenze indicate nella allegata Tabella A. Ai fini del computo dell' anzianità di servizio, il servizio prestato dalla data del trasferimento alla Regione Sarda alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale è cumulato con il servizio reso presso l' ente di provenienza; tale ultimo servizio è valutato secondo le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell' articolo 98 della legge regionale 17 agosto 1978, nº 51 .

ARTICOLO 3
      Ai fini degli inquadramenti previsti dall' articolo 1 , alla dotazione organica del ruolo unico del personale dell' Amministrazione regionale di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6 , sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

    - VII qualifica funzionale: 3 posti

    - VI qualifica funzionale: 3 posti

    - V qualifica funzionale: 3 posti

    - IV qualifica funzionale: 6 posti
ARTICOLO 4
      Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 422.000.000, e fanno carico ai capitoli 02016, 02022, 02023 e 02050 del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987 e a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

ARTICOLO 5 Norma transitoria
      L' inquadramento del personale trasferito dalla presente legge avverrà contestualmente all' espletamento delle procedure per il nuovo inquadramento dell' intero personale già appartenente al ruolo unico regionale in applicazione della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6 .
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 aprile 1987 Melis

Note di vigenza

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