ARTICOLO 1 ARTICOLO 2
Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del precedente articolo è collocato, con effetto dalla data di inquadramento, nelle qualifiche funzionali previste dalla
legge regionale 15 gennaio 1986, nº 6
, secondo le corrispondenze indicate nella allegata Tabella A. Ai fini del computo dell' anzianità di servizio, il servizio prestato dalla data del trasferimento alla Regione Sarda alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale è cumulato con il servizio reso presso l' ente di provenienza; tale ultimo servizio è valutato secondo le disposizioni contenute nel primo e
secondo comma dell' articolo 98 della legge regionale 17 agosto 1978, nº 51
.
ARTICOLO 3
Ai fini degli inquadramenti previsti dall'
articolo 1
, alla dotazione organica del ruolo unico del personale dell' Amministrazione regionale di cui alla Tabella A allegata alla
legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6
, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
- VII qualifica funzionale: 3 posti
- VI qualifica funzionale: 3 posti
- V qualifica funzionale: 3 posti
- IV qualifica funzionale: 6 posti
ARTICOLO 4
Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 422.000.000, e fanno carico ai capitoli 02016, 02022, 02023 e 02050 del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987 e a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Nel bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento:
STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA
Cap. 61102 -
Riscossione di ritenute per il trattamento di previdenza a carico del personale
L. 34.000.000
Cap. 61103 -
Riscossione di ritenute per il trattamento di assistenza a carico del personale
L. 18.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Cap. 02016 -
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell' Amministrazione regionale (
LR 17 agosto 1978, n. 51
;
LR 4 settembre 1978, n. 57
;
LR 1 giugno 1979, n. 47
;
LR 28 febbraio 1981, n. 10
;
LR 28 luglio 1981, n. 25
;
LR 28-11-1981, n. 39
;
LR 19 novembre 1982, n. 42
;
LR 8 maggio 1984, n. 18
;
LR 25 giugno 1984, n. 33
;
art. 3, LR 5 agosto 1985, n. 17
;
LR 23 agosto 1985, n. 20
, e
art. 20, LR 5-11-1985, n. 26
) (spesa obbligatoria)
L. 320.000.000
Ca. 02022 -
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)
L. 60.000.000
Cap. 02023 -
Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)
L. 30.000.000
Cap. 02050 -
Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso l' Amministrazione regionale(
LR 17 agosto 1978, n. 51
;
DPR 19 giugno 1979, n. 348
;
LR 27 agosto 1982, n. 22
;
LR 19 novembre 1982, n. 42
;
LR 8 maggio 1984, n. 18
;
art. 2, LR 5 agosto 1985, n. 17
e
LR 5 novembre 1985, n. 26
)
L. 12.000.000
In dimunizione
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (
art. 30 della LR 5 maggio 1983, nº 11
, e
art. 3 della legge finanziaria
)
L. 370.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della Tabella A allegata alla legge finanziaria.
ARTICOLO 5 Norma transitoria
L' inquadramento del personale trasferito dalla presente legge avverrà contestualmente all' espletamento delle procedure per il nuovo inquadramento dell' intero personale già appartenente al ruolo unico regionale in applicazione della
legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6
.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 aprile 1987 Melis