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LEGGE REGIONALE n° 23 del 29 dicembre 1992
Provvidenze diverse a favore dell' industria ed altre iniziative.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 54 del 30 dicembre 1992

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Carta Sughericola
    1.  Per la stesura e la pubblicazione della carta sughericola della Sardegna, nonchè per l' aggiornamento e la effettuazione di studi illustrativi della medesima, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di Lire 600.000.000 (Cap. 09004) in regione di Lire 200.000.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.
ARTICOLO 2 [abrogato] [1] Progetto Montevecchio
    1.  Per la realizzazione del << Progetto Montevecchio >> comprendente un centro di ricerca storico - antropologico sull' attività mineraria nell' Isola è autorizzato lo stanziamento complessivo di Lire 15.000.000.000 (Cap. 09009) ripartito nel seguente modo:

    - anno finanziario 1993 Lire 7.500.000.000

    - anno finanziario 1994 Lire 7.500.000.000

    2.  Con carico allo stanziamento previsto nel Capitolo 09001 del bilancio regionale per l' anno 1993, è autorizzata la spesa di Lire 1.000.000.000 quale quota della Regione nella spesa sostenuta per lo studio di fattibilità del << Progetto Ingurtosu >> previsto nel Relativo protocollo d' intesa Regione - ENI
ARTICOLO 2 [sostituzione] [2] Progetto Montevecchio
    1.  Per la realizzazione del "Progetto Montevecchio" è autorizzato ai fini della costituzione di un apposito fondo, lo stanziamento complessivo di lire 15.000.000.000 (cap. 09009) ripartito nel seguente modo:
    • a)anno finanziario 1993 lire 7.500.000.000
    • b)anno finanziario 1994 lire 7.500.000.000


    2.  Il fondo predetto, finalizzato a realizzare nelle aree minerarie dismesse di Montevecchio ed Ingurtosu, il processo di sviluppo economico basato su interventi in campo turistico, dell' agro - industria e della piccola e media impresa, è affidato in gestione speciale alla SFIRS SpA con la quale sarà stipulata apposita convenzione. L' attuazione del progetto sarà dalla SFIRS demandata ad una propria Società consociata di promozione economica.

    3.  A valere sullo stanziamento previsto nel Capº 09001 del bilancio regionale per l' anno 1993, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 quale quota della Regione nella spesa sostenuta per lo studio di fattibilità del "Progetto Ingurtosu", previsto nel relativo protocollo d' intesa Regione - Eni.
ARTICOLO 3 Operatività fondo garanzie fidejussorie Legge regionale n. 22 del 1953
    2.  E' autorizzata, nell' anno 1993, una spesa di Lire 1.000.000.000 (cap. 09037- 01) ad incremento del fondo costituito presso il Credito Industriale Sardo ai sensi della predetta legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 . Tale disponibilità è riservata all' attuazione degli interventi di cui al comma precedente.
ARTICOLO 4 Interventi a favore delle cooperative di trasformazione
    2.  E' autorizzata a tal fine nell' anno 1993 la spesa di Lire 2.500.000.000 (cap. 09045/ 01).

ARTICOLO 5 Interventi a favore delle cooperative di trasformazione nel comparto petrolchimico
    1.  La disposizione di cui all' articolo 48 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 , si interpreta nel senso che il contributo previsto è concedibile anche alle imprese cooperative operanti nel comparto petrolchimico con produzioni prevalentemente destinate al ciclo produttivo del medesimo.
ARTICOLO 6 Realizzazione di laboratori per il controllo e la certificazione di qualità
    1.  L' amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nell' anno 1993 nella misura del cinquanta per cento alla realizzazione di laboratori per il contributo e la certificazione di qualità di cui al programma comunitario Prisma (Sottoprogramma 1 - Misura 1.1 - Regioni obiettivo 1).

    2.  La relativa spesa è quantificata in Lire 2.000 milioni (cap. 09010).
ARTICOLO 7 Norma finanziaria
    1.  Le spese derivanti dalla presente legge sono quantificate in Lire 13.200.000.000 per l' anno finanziario 1993, in LIre 7.700.000.000 per l' anno finanziario 1994 e in Lire 200.000.000 per l' anno finanziario 1995.

    3.  Alle spese per l' anno 1995, determinate in lire 200.000.000, si fa fronte con quota parte del maggior gettito dell' imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

    4.  Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni finanziario 1993, 1994 e 1995.
ARTICOLO 8 Urgenza
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 29 dicembre 1992Cabras

Note di vigenza

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