Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


LEGGE REGIONALE  n° 23 del 23 agosto 1995
Finanziamento ai Comuni ed ad altri soggetti pubblici per l' attivazione di progetti di lavori socialmente utili relativamente a spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbligatorie e spese generali, nonchè integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1995, n. 15 .

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 29 del 31 agosto 1995

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 [abrogato] [1]
    1.  Al fine di sostenere finanziariamente i soggetti ai quali siano stati approvati e che attuino progetti di lavori socialmente utili con l' utilizzo dei lavoratori beneficiari del sussidio integrativo di cui all' articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15 , sono autorizzate, nell' anno 1995, contribuzioni per la gestione della parte non direttamente retributiva dei progetti, quali l' acquisto di materiali ed attrezzature, la corresponsione di noli e le spese per le assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 2 [abrogato] [2]
    1.  Le disponibilità finanziarie destinate all' attuazione del presente articolo, sono così ripartite:

    - una quota fissa di lire 300.000 valida per l' intera durata del progetto, per ogni lavoratore effettivamente utilizzato;

    - la disponibilità residua è attribuita, in rapporto alla natura ed alla qualità dell' intervento, secondo le seguenti percentuali variabili, calcolate sull' intero costo del progetto, esclusa la parte direttamente retributiva:
    • a)in misura del 20 per cento e fino ad un massimo di lire 20 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione ordinaria a basso impiego di materiali, noli ed attrezzature;
    • b)in misura del 40 per cento e fino ad un massimo di lire 30 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione straordinaria a medio impiego di materiali, noli ed attrezzature;
    • c)in misura del 60 per cento e fino ad un massimo di lire 50 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione straordinaria di opere ad alto impiego di materiali, noli ed attrezzature.


    2.  Gli interventi di cui al presente articolo non competono quando il soggetto progettuale ed attuatore sia o un ramo dell' amministrazione regionale o un ente strumentale della medesima.
ARTICOLO 3 [abrogato] [3]
    2.[abrogazione]  Il sussidio integrativo di cui all' articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 1995 , quantificato in lire 200 mila,  [abrogazione] nonchè il sussidio di cui al precedente comma  [6] , è concesso nelle seguenti misure: ai lavoratori che prestino fino a 10 giornate effettive di lavoro compete un terzo del sussidio; fino a 20 giornate i due terzi ed oltre le 20 giornate l' intero sussidio. [5]

    2.[sostituzione]  La concessione del sussidio integrativo di cui all' articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15 , è commisurata alle ore effettivamente prestate rispetto al monte ore mensile previsto ed è concesso nelle seguenti misure: ai lavoratori che prestino sino ad un terzo del totale delle ore mensili previste compete un terzo del sussidio, fino a due terzi competono i due terzi del sussidio e oltre compete l' intero sussidio. [7]
ARTICOLO 4
    1.  Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono determinati in lire 5.000.000.000 per l' anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/ 01.

    3.  Alle dotazioni del Fondo di cui al succitato capitolo 10136/ 01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 23 agosto 1995Palomba

Note di vigenza

Creative Commons License 2026 Regione Autonoma della Sardegna