ARTICOLO 1 [abrogato]
[1]
1.
Al fine di sostenere finanziariamente i soggetti ai quali siano stati approvati e che attuino progetti di lavori socialmente utili con l' utilizzo dei lavoratori beneficiari del sussidio integrativo di cui all'
articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15
, sono autorizzate, nell' anno 1995, contribuzioni per la gestione della parte non direttamente retributiva dei progetti, quali l' acquisto di materiali ed attrezzature, la corresponsione di noli e le spese per le assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 2 [abrogato]
[2]
1.
Le disponibilità finanziarie destinate all' attuazione del presente articolo, sono così ripartite:
- una quota fissa di lire 300.000 valida per l' intera durata del progetto, per ogni lavoratore effettivamente utilizzato;
- la disponibilità residua è attribuita, in rapporto alla natura ed alla qualità dell' intervento, secondo le seguenti percentuali variabili, calcolate sull' intero costo del progetto, esclusa la parte direttamente retributiva:
- a)in misura del 20 per cento e fino ad un massimo di lire 20 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione ordinaria a basso impiego di materiali, noli ed attrezzature;
- b)in misura del 40 per cento e fino ad un massimo di lire 30 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione straordinaria a medio impiego di materiali, noli ed attrezzature;
- c)in misura del 60 per cento e fino ad un massimo di lire 50 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione straordinaria di opere ad alto impiego di materiali, noli ed attrezzature.
2.
Gli interventi di cui al presente articolo non competono quando il soggetto progettuale ed attuatore sia o un ramo dell' amministrazione regionale o un ente strumentale della medesima.
ARTICOLO 3 [abrogato]
[3]
2.[abrogazione]
Il sussidio integrativo di cui all'
articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 1995
, quantificato in lire 200 mila,
[abrogazione] nonchè il sussidio di cui al precedente comma
[6]
, è concesso nelle seguenti misure: ai lavoratori che prestino fino a 10 giornate effettive di lavoro compete un terzo del sussidio; fino a 20 giornate i due terzi ed oltre le 20 giornate l' intero sussidio.
[5]
2.[sostituzione]
La concessione del sussidio integrativo di cui all'
articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15
, è commisurata alle ore effettivamente prestate rispetto al monte ore mensile previsto ed è concesso nelle seguenti misure: ai lavoratori che prestino sino ad un terzo del totale delle ore mensili previste compete un terzo del sussidio, fino a due terzi competono i due terzi del sussidio e oltre compete l' intero sussidio.
[7]
ARTICOLO 4 1.
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono determinati in lire 5.000.000.000 per l' anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/ 01.
2.
Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995- 1007 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (
art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11
,
art. 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 7
e
art. 38 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 8
)
1995 lire 5.000.000.000
1996 lire per memoria
1997 lire per memoria
mediante riduzione della voce 10 della tabella B, allegata alla
legge regionale 7 aprile 1995, n. 7
.
In aumento
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Cap 10136/ 01 -
Fondo per l' attivazione di lavori socialmente utili (
art. 1, LR 9 giugno 1995, n. 15
e articoli 1 e 3 della presente legge)
1995 lire 5.000.000.000
1996 lire per memoria
1997 lire per memoria
3.
Alle dotazioni del Fondo di cui al succitato capitolo 10136/ 01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 23 agosto 1995Palomba