ARTICOLO 1 Modifiche alla L.R. 31 ottobre 1991, n. 35 (Disciplina del settore commerciale) 1.
All'
articolo 26 della legge regionale n. 35 del 1991
, così come modificato dalla
legge regionale 19 gennaio 1998, n. 5
, è aggiunto il seguente comma: "
«6 bis.
Non sono soggette alle procedure e ai vincoli previsti dal piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete comunale di vendita, di cui al precedente comma 1, nonché all'obbligo di iscrizione al registro esercenti il commercio, di cui al precedente comma 5, le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'
articolo 3, comma 6, lettera e), della Legge 25 agosto 1991, n. 287
le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.
»
".
3.
Al
comma 4 dell'articolo 42
dopo le parole
«"...dall'Assessore competente in materia di commercio..."»
sono soppresse le parole
«"sentito il Comitato di cui all'articolo 7, in rapporto alle esigenze dei consumatori"»
.
4.
All'
articolo 49
, come modificato dall'
articolo 1 della legge regionale n. 5 del 1996
e dell'
articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1998
, dopo il
comma 2
sono inseriti i seguenti commi: "
«2 bis.
Nelle piccole e medie imprese esercenti il commercio di cui al comma 1 sono comprese anche le seguenti categorie: - a)farmacie e tabaccai;
- b)edicole;
- c)distributori di carburanti.
2 ter.
Per servizi ausiliari del commercio e del turismo di cui al comma 1 devono intendersi le figure imprenditoriali di seguito elencate: - a)agenti e rappresentanti di commercio;
- b)agenzie di viaggio e turismo;
- c)agenzie di affari in mediazione;
- d)agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
- e)agenzie di spedizione e di operazioni doganali.
»
".
ARTICOLO 2 Modifiche alla L.R. 19 gennaio 1998, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 35 del 1991 ) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 12 agosto 1998Palomba