ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 1.
Il
quinto comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32
, è sostituito dai seguenti: <<
«5.
La scelta di cui ai commi terzo e quarto è effettuata tra gli impiegati che, in possesso dei requisiti prescritti dai commi medesimi, siano in atto assegnati al ramo dell' Amministrazione al quale la struttura organizzativa di destinazione appartiene ovvero, pur assegnati a ramo perentorio stabilito nell' apposito avviso. L' avviso è emanato dall' Assessore regionale competente in materia di personale, che fissa in almeno venti giorni il termine per la presentazione delle istanze.
5 bis.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente in materia di personale, determina preliminarmente i criteri, sentita la competente Commissione consiliare, in base ai quali ha luogo la scelta, avuto riguardo allo stato di servizio, alla capacità e preparazione professionale ed alla preparazione specifica richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione
»
>>.
ARTICOLO 4 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 4 luglio 1990 Floris