ARTICOLO 1 Istituzione dei fondi 1.[abrogazione]
In attuazione dei principi generali contenuti nella
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
( Statuto speciale per la Sardegna) e nella
legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali), sono istituiti i seguenti fondi
[abrogazione] globali
[2]
per il trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali:
- a)fondo per il funzionamento degli enti, per l' espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi;
- b)fondo per gli investimenti;
- c)fondo per le spese correnti relative ai servizi socio - assistenziali;
- d)fondo per le spese correnti relative al diritto allo studio;
- e)fondo per le spese correnti relative allo sviluppo dello sport;
- f)fondo per le politiche attive del lavoro.
[1]
1.[sostituzione]
In attuazione dei principi contenuti nella
Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
( Statuto Speciale per la Sardegna) e nella
legge 1990, n. 142
(Ordinamento delle Autonomie locali), sono istituiti i seguenti fondi per il trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali:
- a)fondo per il funzionamento degli enti, per l' espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi;
- b)fondo per gli investimenti;
- c)fondi per le spese correnti relative ai servizi socio - assistenziali, del diretto allo studio e per lo sviluppo dello sport;
- d)fondo per le politiche attive del lavoro.
[3]
2.
Alle dotazioni dei fondi si fa fronte con le risorse già esistenti agli interventi considerati dai capitolo di spesa i cui stanziamenti sono portati in diminuzione nella allegata tabella A, con la quale sono apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione della Regione per l' esercizio finanziario 1993 ed al bilancio pluriennale per il triennio 1993- 95. Per ciascun capitolo di spesa la cui dotazione confluisce nei fondi istituiti dalla presente legge, la tabella A contiene inoltre il capitolo dei destinazione e la ripartizione fra categorie di enti delle risorse considerate.
2 bis.[sostituzione]
I fondi di cui al
comma 1, lettere a)
e
b)
, sono ripartiti come segue:
- fondo di cui alla lettera a): ai Comuni l' 88,5 per cento, alle Province il 7,5 per cento
[abrogazione] , alle Comunità Montane il 4 per cento
[5]
;
- fondo di cui alla lettera b): ai Comuni l' 81,5 per cento, alle Province il 18 per cento
[abrogazione] , alle Comunità Montane lo 0,5 per cento
[6]
.
[4]
3.
All' utilizzazione delle risorse gli enti destinatari provvedono nelle forme previste dalla
legge n. 142 del 1990
, che disciplina anche le modalità di verifica e controllo, attraverso il conto consuntivo, delle spese effettuate utilizzando i finanziamenti ricevuti ai sensi della presente legge.
ARTICOLO 2 Criteri del fondo per il funzionamento degli enti, per l' espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi 1.
La quota destinata ai comuni del fondo per il funzionamento degli enti, per l' espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi è ripartita: - a)per il cinquanta per cento in parti uguali fra i comuni destinatari;
- b)per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall' ISTAT;
- c)per il dieci per cento in proporzione alla superficie di ciascun comune.
2.
La quota del medesimo fondo destinata alle provincie è ripartita: - a)per il venti per cento in parti uguali;
- b)per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall' ISTAT;
- c)per il quaranta per cento in proporzione alla superficie di ciascuna provincia.
3.[abrogazione]
La quota del medesimo fondo destinata alle comunità montane è ripartita in parti uguali.
[7]
3.[abrogazione]
La quota del fondo destinato alla Comunità montana è ripartito: - a)
per il
[abrogazione] 20 per cento
[9]
[sostituzione] 30 per cento
[10]
in parti uguali;
- b)
per il
[abrogazione] 40 per cento
[11]
[sostituzione] 30 per cento
[12]
in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
- c)per il 40 per cento in proporzione alla superficie territoriale.
[8]
ARTICOLO 3 Criteri di ripartizione del fondo per gli investimenti 1.
La quota destinata ai comuni del fondo per gli investimenti è attribuita per il sette per cento al comune di Cagliari, per il quattro per cento al comune di Sassari e per l' ottantanove per cento ai restanti comuni ed è ulteriormente ripartita fra questi per la metà in parti uguali e per la metà in proporzione alla popolazione di ciascun comune eccedente le 1.000 unità , quale risulta al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall' ISTAT.
2.[abrogazione]
La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita fra di esse secondo i seguenti rapporti percentuali: - a)25,5 per cento alla provincia di Sassari;
- b)24,6 per cento alla provincia di Nuoro;
- c)10,7 per cento alla provincia di Oristano;
- d)39,2 per cento alla provincia di Cagliari.
[13]
ARTICOLO 4 Criteri di ripartizione dei fondi per i servizi socio - assistenziali, per il diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport 1.
Per gli anni 1993 e 1994 i fondi per i servizi socio - assistenziali, per il diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport sono ripartiti fra gli enti destinatari, ivi comprese le forme associative fra enti locali, proporzionalmente alle assegnazioni disposte a loro favore per l' esercizio finanziario 1992 sui capitoli che concorrono a formare la dotazione finanziaria dei medesimi fondi, escluse le assegnazioni destinate al finanziamento di progetti - obiettivo.
2.[abrogazione]
All' utilizzazione delle risorse trasferite sui fondi di cui al
comma 1
gli enti destinatari provvedono ai sensi del
comma 3 dell' articolo 1
, e comunque in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione generale e di settore, di cui alle
leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4
(Riordino delle funzioni socio - assistenziali),
25 giugno 1984, n. 31
(Nuove norme sul diritto allo studio e sull' esercizio delle competenze delegate) e
9 giugno 1989, n. 36
(Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in sardegna) e relative modificazioni ed integrazioni. L' utilizzazione delle risorse indicate negli atti di programmazione regionale può discostarsi dalle relative finalità sulla base di fabbisogni straordinari adeguatamente motivati con relativi atti di programmazione comunale.
[15]
3.
Per i trienni successivi i fondi sono ripartiti fra gli enti destinatari secondo le indicazioni di piani triennali regionali di settore che, per tutto il periodo di riferimento, stabiliscono anche i criteri di ripartizione: - a)
per le spese correnti relative ai servizi socio - assistenziali con riferimento ai parametri demografici, al mantenimento dei servizi attivati ed alla programmazione e sviluppo dei progetti - obiettivo, sulla base della
legge regionale n. 4 del 1988
;
- b)
per le spese correnti relative al diritto allo studio con riferimento alle norme di cui alla
legge regionale n. 31 del 1984
;
- c)
per le spese correnti relative allo svolgimento dello sport con riferimento alle norme di cui alla
legge regionale n. 36 del 1989
.
ARTICOLO 5 [abrogato]
[17]
Criteri ripartizione del fondo per le politiche attive del lavoro 1.
Il fondo per le politiche attive del lavoro è ripartito fra i comuni: - a)per il trentacinque per cento in parti uguali;
- b)per il trentacinque per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;
- c)per il trenta per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti per ciascun comune, secondo le più recenti rilevazioni degli uffici circoscrizionali dell' impiego.
ARTICOLO 5 [sostituzione]
[18]
Criteri ripartizione del fondo per le politiche attive del lavoro1.
Il fondo per le politiche attive del lavoro è ripartito fra i Comuni nelle seguenti misure:- a)per il 35 per cento in parti uguali;
- b)per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;
- c)per il 30 per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti per ciascun Comune, secondo le più recenti rilevazioni degli uffici circoscrizionali dell' impiego.
2.
I Comuni utilizzano le risorse trasferite sul fondo di cui al al
comma 1
, ai sensi del
precedente comma 3 dell' articolo 1
e, comunque, in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione generale ed agli indirizzi dell' Assessorato regionale competente in materia di lavoro.
3.
I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti e le modalità di attuazione, devono destinare una quota del finanziamento non inferiore al 50 per cento a copertura degli oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare.
ARTICOLO 6 Erogazione dei finanziamenti 1.
Con decreto dell' Assessore regionale competente in materia di enti locali, da emanarsi entro quindici giorni dall' entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, sono disposti la ripartizione ed il contestuale impegno degli stanziamenti afferenti ai fondi istituiti con la presente legge.
2.
I trasferimenti dai fondi sono disposti in sei rate bimestrali anticipate, decorrenti dall' inizio dell' esercizio finanziario.
2 bis.[abrogazione]
L' Amministrazione regionale garantisce il consolidamento delle risorse finanziarie da trasferire al sistema delle autonomie e il mantenimento del livello dei contributi assegnati a ciascun ente.
[19]
2 bis.[abrogazione]
Fino all' approvazione di nuovi criteri di riparto dei fondi di cui alle
lettere a)
,
b)
e
c) dell' articolo 1
, limitatamente all' anno 1997, vengono confermate a ciascun ente le assegnazioni effettuate nell' anno 1996, compresi i contributi per l' assunzione di operatori sociali, di cui all'
articolo 69 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9
; sono fatti gli eventuali aumenti derivanti da incrementi delle dotazioni dei singoli fondi che verranno ripartiti con i criteri previsti, rispettivamente, dagli
articoli 2
,
3
e
5
, in ogni caso l' Amministrazione regionale garantisce il consolidamento delle risorse finanziarie da trasferire al sistema delle autonomie locali.
[20]
2 bis.[sostituzione]
Fino all'approvazione di nuovi criteri di riparto dei fondi di cui alle
lettere a)
,
b)
e
c) dell'articolo 1
, vengono confermate
[abrogazione] , limitatamente all'anno 1999,
[22]
a ciascun ente le assegnazioni, derivanti da finanziamenti di fondi regionali, effettuate nell'anno 1997, compresi i contributi per l'assunzione di operatori sociali, di cui all'
articolo 42 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8
, in ogni caso l'Amministrazione regionale garantisce il consolidamento delle risorse finanziarie proprie da trasferire al sistema delle autonomie locali.
[21]
ARTICOLO 7 Accensione mutui 1.
Gli enti locali possono utilizzare le quote annuali di riparto del fondo per gli investimenti per provvedere al pagamento delle spese per l' accensione e l' ammortamento di mutui da contrarre con gli istituti abilitati all' esercizio del credito.
ARTICOLO 7 BIS [sostituzione]
[23]
Incentivazione della gestione associata di servizi e funzioni comunali1.[abrogazione]
La Regione eroga annualmente un contributo, non eccedente l'importo di lire 20.000 ad abitante, a fronte delle spese sostenute, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni comunali, dai consorzi costituiti fra comuni, ai sensi dell'
articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
, esclusi i consorzi obbligatori, e dalle unioni di comuni di cui all'articolo 26 della medesima legge.
[24]
1.[sostituzione]
La Regione eroga annualmente un contributo, a fronte delle spese sostenute, per la gestione associata dei servizi e l'esercizio di funzioni comunali, dai consorzi costituiti fra Comuni, ai sensi dell'
articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142
, esclusi i Consorzi obbligatori,
[abrogazione]
e dalle unioni dei Comuni di cui all'
articolo 26
della medesima legge
[26]
. Il contributo non può eccedere l'importo di lire 20.000 per abitante per il primo servizio e di lire 10.000 per abitante per gli ulteriori servizi. Sono ammessi a contributo i seguenti servizi:
- a)adduzione e distribuzione di acque pubbliche;
- b)raccolta, allontanamento e depurazione di acque reflue;
- c)raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata;
- d)distribuzione di gas;
- e)farmacie;
- f)case di riposo e di ricovero;
- g)asili nido;
- h)impianti sportivi;
- i)mattatoi pubblici;
- l)mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- m)consorzi turistici;
- n)funzioni comunali.
[25]
2.
Il contributo è determinato su una popolazione massima di 40.000 abitanti, qualunque sia la popolazione complessivamente derivante dall'associazione dei comuni; nella determinazione del contributo, inoltre, non si tiene conto della popolazione dei comuni con più di 10.000 abitanti.
3.
Il riparto del contributo di cui al
comma 1
è disposto, entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui le spese si riferiscono, a seguito di richiesta che i consorzi o le unioni devono presentare entro il 30 giugno.
3 bis.[sostituzione]
E' autorizzato un contributo straordinario per la fase di avvio delle unioni di Comuni determinato in euro 10.000 per ciascun Comune con un massimo di euro 100.000 per unione.
[27]
ARTICOLO 8 [abrogato]
[28]
Comandi e distacchi di personale 1.
L' Amministrazione regionale, gli enti strumentali della Regione e gli enti pubblici e di diritto pubblico sottoposti al controllo della Regione possono disporre il comando e il distacco di personale dei propri ruoli organici presso gli enti locali della Sardegna per un più proficuo utilizzo delle risorse trasferite, sulla base delle richieste degli enti locali motivate dalle carenze nelle proprie piante organiche.
ARTICOLO 9 Soppressione del Comitato della programmazione e degli organismi comprensoriali 2.
Nel
primo comma dell' articolo 12
sono soppresse le parole
«"con il preminente concorso del Comitato per la programmazione di cui al successivo art. 13"»
.
6.
Nel
primo comma dell' articolo 29
le parole
«"il Comitato per la programmazione"»
sono sostituite dalle parole
«"l' Assessore della programmazione"»
.
8.
Sono di conseguenza soppressi tutti i pareri che il Comitato per la programmazione e gli organismi comprensoriali sono tenuti ad esprimere in base alla vigente legislazione regionale.
9.[abrogazione]
In attesa dell' approvazione di un' apposita legge le funzioni esercitate dagli organismi regionali soppressi sono svolte dal Presidente della Giunta regionale.
[29]
9.[sostituzione]
Con decreto del Presidente della Giunta regionale i Presidenti dei disciolti organismi comprensoriali sono nominati liquidatori dei rapporti di gestione esistenti in capo agli organismi medesimi. Il relativo compenso è pari a quello percepito dagli stessi in qualità di Presidenti del Comprensorio.
[30]
9 bis.[sostituzione]
Gli uffici già esistenti presso ciascun organismo soppresso continuano a funzionare come uffici per la definizione liquidatoria.
[31]
9 ter.[sostituzione]
L' Amministrazione regionale succede nei rapporti non suscettibili di liquidazione entro il termine stabilito e nei beni.
[32]
9 quater.[sostituzione]
Le procedure liquidatorie devono essere concluse entro 180 giorni dalla nomina del liquidatore.
[33]
ARTICOLO 10 Norme finali e transitorie 1.
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasferimento delle risorse stanziate nei capitoli elencati in diminuzione nella tabella A in modo difforme da quello previsto nella presente legge.
2.
Gli organi già competenti alla spesa continuano a disporre i pagamenti sugli impegni assunti a valere sui capitoli medesimi entro il 31 dicembre 1992.
3.
L' Assessore regionale dei lavori pubblici continua a disporre a favore dei comuni e delle province i pagamenti relativi all' attuazione dei programmi triennali di opere pubbliche di cui al
capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45
(Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni e ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l' attuazione di piani di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico), già finanziati a tutto il triennio 1991/ 1993 (capitoli numero 08015 e 08015/ 02).
5.
La copia di finanziamento spettante al Comune di Monserrato per il mantenimento dei servizi socio - assistenziali è determinata per gli anni 1993 3 1994 in rapporto alla popolazione residente sulla base del trasferimento operato a favore del comune madre nel 1992.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 1 giugno 1993Cabras