ARTICOLO 1 1.
Sono abrogati gli
articoli 1e 3
della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24
, fatti comunque salvi gli atti d' inquadramento del personale regionale nelle qualifiche funzionali disposti a far data dal 24 aprile 1991 e fino al 12 aprile 1994, ai sensi dei predetti articoli 1 e 3.
2.
Nei confronti del personale di cui al precedente comma l' attribuzione del profilo professionale è portata a compimento nei modi e nei termini previsti dalla
legge n. 24 del 1989
.
ARTICOLO 2 [abrogato]
[1]
1.
Per sopperire alle urgenti necessità di personale della qualifica funzionale dirigenziale accertate attraverso la rilevazione dei carichi di lavoro, nei limiti della dotazione organica della stessa qualifica, i posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono coperti mediante concorso interno per titoli.
2.
Al predetto concorso sono ammessi i funzionari dell' ottava qualifica funzionale in possesso del diploma di laura.
3.
Costituiscono titoli valutabili: - a)l' anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica;
- b)
le funzioni di direzione previste dall'
articolo 4, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41
.
4.
Le modalità di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli, per la composizione della commissione esaminatrice e per la formazione della graduatoria sono stabiliti con il decreto di indizione del bando.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 2 giugno 1994. Melis