ARTICOLO 1 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 19971.
Al
comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 21
(Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«"b bis) gli studenti il cui reddito complessivo lordo del nucleo familiare di appartenenza è compreso da 0 a 25.000 euro e non godano di altri benefici connessi ai rispettivi corsi universitari."»
.
2.
A seguito delle minori entrate derivanti dall'attuazione del
comma 1
è autorizzata la concessione a favore dell'ERSU, per le finalità di cui alla
legge regionale n. 21 del 1997
, un contributo pari al minor gettito; la relativa spesa è valutata in euro 2.000.000 annui (UPB S11.038 - Cap. 11162).
3.
L'esenzione di cui al
comma 1
è riferita a decorrere dall'anno accademico 2002-2003.
ARTICOLO 2 Contributi alle Università 1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per gli anni 2003, 2004 e 2005 alle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari un contributo di euro 2.000.000, destinato a finanziare i programmi comunitari Erasmus, Socrates, Leonardo, nonché il fondo per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei.
2.
Il contributo di cui al
comma 1
è corrisposto ai due atenei in proporzione agli studenti iscritti ai programmi comunitari presso i medesimi attivati.
ARTICOLO 3 Modifica all' articolo 2 della legge regionale n. 16 del 20022.
Le disponibilità sussistenti in conto del capitolo 11334-00 (UPB S11.069), alla chiusura dell'esercizio 2002, possono essere impegnate entro il 31 marzo 2003.
ARTICOLO 4 Variazioni di bilancio 1.
Nel bilancio della Regione per l'anno 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:
04 - ENTI LOCALI
In aumento
UPB S04.033
Acquisizione di beni e servizi
2002 euro 4.541.000
In diminuzione
UPB S04.016
Trasferimenti agli EE.LL. - Parte corrente
2002 euro 223.000
UPB S04.017
Trasferimenti agli EE.LL. - Investimenti
2002 euro 52.000
UPB S04.026
Gestione del patrimonio e del demanio
2002 euro 258.000
UPB S04.027
Acquisizione di beni immobili
2002 euro 3.488.000
UPB S04.036
Spese funzionamento
2002 euro 520.000
ARTICOLO 5 Norma finanziaria 1.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.000.000 per l'anno 2002, in euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ed in euro 2.000.000 per gli anni successivi.
2.
Nel bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:
In aumento
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
UPB S11.036
Formazione Universitaria
2002 euro
2003 euro 2.000.000
2004 euro 2.000.000
UPB S11.038
Diritto allo studio universitario - Spese correnti
2002 euro 2.000.000
2003 euro 2.000.000
2004 euro 2.000.000
In diminuzione
03 - BILANCIO
UPB S03.006
Fondi nuovi oneri legislativi - Spese correnti
2002 euro 2.000.000
2003 euro 4.000.000
2004 euro 4.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4 della tabella A allegata alla
legge regionale 22 aprile 2002, n. 7
.
3.
Le spese per l'attuazione della presente legge sulle suddette UUPPBB del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004 ed in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
ARTICOLO 6 Entrata in vigore 1.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 20 dicembre 2002 Pili