ARTICOLO 1
La
legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13
, è modificata come in appresso:
1) all'
articolo 13, il primo comma
è sostituito dal seguente:
«
<< Al personale nominato impiegato avventizio o salariato temporaneo ai sensi dell' articolo 12 compete, a decorrere dal 1° gennaio 1986 e sino all' inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento, lo stipendio annuo lordo iniziale della prima classe stipendiale previsto per il personale appartenente al ruolo unico regionale delle diverse fasce funzionali, secondo la corrispondenza indicata nella allegata tabella C, nella misura stabilita dalla disciplina per accordo di cui all'
articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6
>>
»
.
2) all'
articolo 24, il quarto comma
è sostituito da seguente:
«<< L' inquadramento previsto dal presente articolo ha effetto dalla data del 1o gennaio 1987 >> »
.
3) dopo l'
articolo 26
, è aggiunto il seguente articolo:
«
<< Art. 26 bis
Nei confronti del personale che sia stato inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, a norma dell' articolo 24, e con effetto dalla data dell' inquadramento medesimo, hanno applicazione le disposizioni di carattere normativo ed economico previste dalla
legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6
, nonchè la norma dell'
articolo 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51
.
Ai fini predetti è istituita la nuova dotazione organica del ruolo speciale ad esaurimento, come in appresso:
QUALIFICA FUNZIONALE 2
NUMERO POSTI 10
QUALIFICA FUNZIONALE 3
NUMERO POSTI 326
QUALIFICA FUNZIONALE 4
NUMERO POSTI 138
QUALIFICA FUNZIONALE 5
NUMERO POSTI 98
QUALIFICA FUNZIONALE 6
NUMERO POSTI 46
TOTALE 618
»
ARTICOLO 2
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono valutati in lire 2.600.000.000 per l' anno finanziario 1987 ed in lire 2.200.000.000 a partire dall' anno finanziario 1988.
Nel bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. 03016 -
Fondo speciale
L. 1.000.000.000
(mediante riduzione della riserva indicata alla voce 1) della tabella A, allegata alla legge finanziaria)
In aumento
Cap. 02016 -
Stipendi
L. 1.960.000.000
Cap. 02022 -
Contributi trattamento previdenziale
L. 460.000.000
Cap. 02023 -
Contributi trattamento assistenziale
L. 180.000.000.
Le spese per l' attuazione della presente legge fanno carico ai sopraccitati capitoli del bilancio 1987 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 aprile 1987 Melis