Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


LEGGE REGIONALE  n° 26 del 9 giugno 1993
Modifiche alla legge regionale concernente "Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1o agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione)", approvata dal Consiglio il 16 aprile 1993, e alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 18 (Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1994- 1995).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 23 del 17 giugno 1993

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  Nel comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale "Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione)", approvata dal Consiglio il 16 aprile 1993, è soppressa, dopo l' espressione «"i seguenti fondi"» , la parola «"globali"» .

    2.  La parte concernente le variazioni in aumento della Tabella A allegata alla legge regionale di cui al comma 1 è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
ARTICOLO 2
    2.  Nella medesima legge la denominazione del capitolo 07078 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato del turismo, artigianato e commercio è modificata come segue: " «
  • Cap. 07078 Contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi dell' imposta sul valore aggiunto ( LR 7 giugno 1984, n. 28 e art. 1, LR 26 gennaio 1993, n. 7 )
  • » ".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 9 giugno 1993Cabras

Note di vigenza

Creative Commons License 2026 Regione Autonoma della Sardegna