ARTICOLO 1 1.
Nel
comma 1 dell' articolo 1
della legge regionale "Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla
legge regionale 10 agosto 1975, n. 33
(Compiti della Regione nella programmazione)", approvata dal Consiglio il 16 aprile 1993, è soppressa, dopo l' espressione
«"i seguenti fondi"»
, la parola
«"globali"»
.
2.
La parte concernente le variazioni in aumento della Tabella A allegata alla legge regionale di cui al
comma 1
è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
ARTICOLO 2 2.
Nella medesima legge la denominazione del capitolo 07078 dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato del turismo, artigianato e commercio è modificata come segue: "
«- Cap.
07078 Contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi dell' imposta sul valore aggiunto (
LR 7 giugno 1984, n. 28
e
art. 1, LR 26 gennaio 1993, n. 7
)
»
".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 9 giugno 1993Cabras