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LEGGE REGIONALE  n° 26 del 2 giugno 1994
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1990, n. 16 , " Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l' esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 19 del 10 giugno 1994

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  I commi 3, 4, 5 e 6 dell' articolo 5 della legge regionale n. 16 del 1990 sono sostituiti dai seguenti: " «
      3.  L' inquadramento è disposto, nei limiti delle disponibilità esistenti nella dotazione organica del personale del ruolo unico regionale, con decreto dell' Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

      4.  L' inquadramento avviene nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica posseduta nell' amministrazione di provenienza, secondo la seguente tabella:

      1o dirigenza

      8a qualifica funzionale

      9o livello

      8a qualifica funzionale

      8o livello

      8a qualifica funzionale

      7o livello (capo tecnico)

      7a qualifica funzionale

      5.  Al personale così inquadrato è riconosciuta per intero ed a tutti gli effetti l' anzianità di servizio, sia effettiva che figurativa, maturata e formalmente accertata presso l' amministrazione di provenienza.

      6.  Il personale del Corpo delle miniere comandato presso l' Amministrazione regionale che non presenti domanda di passaggio cessa dalla posizione di comando alla scadenza del termine previsto nel decreto di comando e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell' articolo 4.
    » ".
ARTICOLO 2
    1.  La maggiore spesa derivante dall' attuazione della presente legge è valutata in lire 70.000.000 annue.

    3.  Le spese derivanti dall' applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02022, 02023 e 02052 del bilancio della Regione per l' anno 1994 e sui corrispettivi capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 2 giugno 1994Melis

Note di vigenza

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