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LEGGE REGIONALE  n° 27 del 9 giugno 1994
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - (Legge finanziaria 1994)"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 19 del 10 giugno 1994

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Autorizzazione alla contrazione di mutui
    2.  Nello stesso comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale n. 2 del 1994 , così come modificato dal precedente comma, l' importo di lire 1.750.000.000.000 è sostituito dall' importo di lire 1.900.000.000.000 e la lettera c) è sostituita dalla seguente: " «
  • c)lire 335.000.000.000 per l' anno 1994, lire 45.000.000.000 per l' anno 1995 e lire 70.000.000.000 per l' anno 1996 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.
  • » ".


    3.  Nel succitato articolo 1 della medesima legge regionale n. 2 del 1994 :
    • a) la tabella H prevista dal comma 2 ed allegata alla legge regionale medesima è sostituita da quella allegata alla presente legge;
    • b) l' espressione contenuta nel comma 3«"quello di cui alla lettera c) da data anteriore al 1 gennaio 1995"» è sostituita dalla seguente: «"quelli di cui alla lettera c) rispettivamente, da data anteriore al 1° gennaio 1995, al 1° gennaio 1996 e al 1° gennaio 1997."» ;
    • c) gli oneri relativi alla stipulazione ed ammortamento dei mutui previsti dal comma 5 sono sostituiti dai seguenti:

      1994 lire 119.348.000.000

      1995 lire 284.572.000.000

      1996 lire 304.958.000.000

      dal 1997 al 2008 lire 316.263.000.000

      2009 lire 213.118.000.000

      2010 lire 52.780.000.000

      2011 lire 25.174.000.000
ARTICOLO 2 Fondo per nuovi oneri legislativi
    1.  Nella tabella B, allegata alla legge regionale n. 2 del 1994 , è istituita la seguente voce, con gli importi accanto alla stessa indicati: voce n. 11 - Quadro comunitario di sostegno - Programma operativo settore pesca 1994 lire 12.600.000.000 1995 lire 14.000.000.000 1996 lire 5.000.000.000 conseguentemente è ridotta, negli stessi anni e per gli stessi importi, la voce n. 6 "Programmi comunitari FEOGA", della medesima tabella B.
ARTICOLO 3 Manutenzione degli edifici pubblici statali
    2.  Fino a concorrenza della suddetta anticipazione di lire 757.000.000, le assegnazioni dello Stato per le finalità di cui al comma 1 devono essere imputate al capitolo 36210 dello stato di previsione dell' entrata, a titolo di ricupero.

    3.  Le eventuali minori assegnazioni dello Stato restano a carico del succitato capitolo 04024/ 03.
ARTICOLO 4 Edilizia abitativa e sanitaria ARTICOLO 5 Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 Spese di primo intervento per calamità naturali
    2.  L' ampliamento del termine di cui al comma 1 si applica anche alle domande di contributo presentate ai sensi della surrichiamata legge regionale n. 28 del 1985 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora stato emesso il provvedimento definitivo di liquidazione del contributo.
ARTICOLO 6 Interventi negli stagni
    1.  Per la realizzazione di opere di sistemazione e di regolazione idraulica negli stagni, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64 , e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, nell' anno 1994, l' ulteriore spesa di lire 2.000.000.000 (cap. 05078/ 08).
ARTICOLO 7 Concorso interessi mutui miglioramento fondiario
    1.  Ad integrazione delle assegnazioni disposte dallo Stato per l' erogazione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario concessi a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 , è autorizzata, con mezzi propri della Regione, la spesa di lire 8.000.000 nell' anno 1994 e di lire 14.000.000 nell' anno 1995 (cap. 06065/ 01).
ARTICOLO 8 Organismi comprensoriali
    2.  Le competenze dei disciolti organismi comprensoriali in ordine al ricevimento e al l' istruttoria delle domande ed alla liquidazione delle somme relative alla indennità compensativa, di cui al Regolamento CEE 2328/ 91 , sono attribuite all' Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura( ERSAT).

    3.  Le competenze in ordine al finanziamento degli investimenti collettivi a carattere zootecnico, ai sensi del Regolamento CEE 797/ 85 e successive modificazioni, da attuarsi secondo le direttive tecnico - procedurali approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 23/ 68 del 19 maggio 1987, già attribuite agli organismi comprensoriali dall' articolo 45 della legge regionale 23 marzo 1979, nº 19 , modificato dall' articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 19 , sono demandate alle Comunità montane, previa individuazione delle medesime, con deliberazione della Giunta regionale. A tal fine i liquidatori sono autorizzati a versare nel bilancio delle Comunità montane le eventuali disponibilità non ancora impegnate relative alle assegnazioni disposte con deliberazione della Giunta regionale n. 29/ 32 del 24 aprile 1987, a valere sul capitolo 06034 del bilancio della Regione, previa rendicontazione delle somme già utilizzate. Le Comunità montane utilizzano i fondi secondo le direttive contenute nella citata deliberazione della Giunta regionale nº 29/ 32 del 1987.
ARTICOLO 9 Interventi nel settore economico
    1.  Per far fronte ai danni causati alle strutture ed attrezzature di pesca ed alle produzioni dei compendi ittici e degli impianti di acquacoltura della Sardegna orientale, in conseguenza delle avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni del Sarrabus e dell' Ogliastra, nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 1993, è autorizzata, nell' anno 1994, la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 05093).

    2.  A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 , l' Assessore regionale della difesa dell' ambiente è autorizzato a concedere ai titolari dell' esercizio di pesca nei compendi ittici danneggiati, ai gestori d' impianti d' allevamento di specie ittiche ed ai proprietari d' imbarcazioni da pesca, contributi finalizzati alla ricostruzione degli impianti, delle infrastrutture, delle strutture e delle attrezzature danneggiate, alla riparazione e sostituzione delle barche da pesca, all' indennizzo dei danni subiti dalla produzione dei compendi e dagli impianti di allevamento.

    3.  L' ammontare del contributo è erogato, entro il limite dell' autorizzazione di spesa di cui al comma 1 , in misura pari alla spesa sostenuta o da sostenere o al danno documentato, e/ o ammesso, dalle ditte danneggiate.

    5.  A fronte degli oneri derivanti dall' applicazione del Capo I - fermo temporaneo delle navi da pesca - della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25 , e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, nell' anno 1994, l' ulteriore complessiva spesa di lire 1.200.000.000, di cui lire 300.000.000 riferite all' anno 1992 e lire 900.000.000 riferite all' anno 1993 (cap. 05085/ 02).

ARTICOLO 10 Interventi sociali e per l' occupazione
    2.  E' autorizzata, nell' anno 1994, l' ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20 (capº 01068); il sussidio previsto dalla stessa legge non può essere ripetuto per più di una volta.

    3.  Nell' articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 :
    • a) le parole «"può proporre"» , previste nel comma 2 , sono sostituite da «"propone"» ;
    • b) il termine di 60 giorni, previsto nei commi 4 e 5 , è prorogato, per l' anno 1994, quanto al comma 4 , di 60 giorni e quanto al comma 5 , di 30 giorni;
    • c) la previsione di spesa di lire 100.000.000.000 determinata per l' anno 1994 dal comma 7 è rideterminata in lire 98.000.000.000 (cap. 10136).


    4.  I contributi previsti nel primo comma dell' articolo 91 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 , sono rideterminati come segue:
    • a)lire 600.000 agli elettori provenienti dai Paesi aderenti all' Unione Europea;
    • b)lire 700.000 agli elettori provenienti da altri Paesi dell' area europea;
    • c) lire 1.200.000 agli elettori provenienti dai Paesi extraeuropei; gli stessi sono concessi tenuto conto, altresì , dei commi 5 e 6 del presente articolo.


    5.  Ove si verifichi un doppio spostamento dell' elettore per la partecipazione al secondo turno elettorale previsto dalla legislazione vigente per il rinnovo del Consiglio regionale, i contributi di cui al comma precedente sono erogati per ciascun viaggio effettuato dall' elettore e debitamente documentato, nel rispetto delle procedure stabilite nell' articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 9 .

    7.  La maggiore spesa per l' attuazione dei commi 4 , 5 e 6 del presente articolo è valutata, per l' anno 1994, in lire 2.000.000.000; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio (cap. 02145).
ARTICOLO 11 Interventi nel settore dell' igiene, della sanità e dell' assistenza
    4.  Per le prestazioni rese, i Centri di riabilitazione convenzionati ai sensi dell' articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono autorizzati a procedere al relativo addebito mediante contabilità mensile, da presentare alla competente Unità Sanitaria Locale entro il giorno 10 del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni stesse.

    5.  Gli acconti di cui al precedente comma 3 devono essere erogati entro la fine del mese di presentazione della relativa contabilità , unitamente al saldo della contabilità precedente, debitamente verificata e liquidata.

    8.  A valere sugli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 12133/ 02, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore delle Unità Sanitarie Locali la somma di lire 100.000.000, per la concessione di contributi, fino alla misura massima di lire 4.000.000 ad intervento per le spese funerarie dei donatori d' organo.

    11.  L' attuazione dei lavori di costruzione, adeguamento e ristrutturazione delle opere destinate a servizi socio - assistenziali, previste dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , e comprese nei programmi predisposti dall' Assessorato regionale dell' igiene, sanità e assistenza sociale, è delegata agli Enti locali; l' Assessorato medesimo si riserva la facoltà di effettuare, anche in corso d' opera, accertamenti e controlli di natura amministrativa, tecnica e contabile circa il rispetto delle leggi di finanziamento, nonchè sulla corretta esecuzione delle opere e può altresì promuovere, in caso di inadempienza, gli interventi sostitutivi di legge.
ARTICOLO 12 Modifiche alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 12
    1.  Nella legge regionale 27 aprile 1984, n. 12 , sono introdotte le seguenti modifiche:
    • a) il secondo comma dell' articolo 15 è sostituito dal seguente: «"Nei Comuni ove sia aperta al pubblico una sola farmacia, i titolari interessati fruiscono, previa autorizzazione della Unità Sanitaria Locale competente, delle ferie nella stessa misura prevista al precedente comma."» ;
    • b) l' articolo 16 è sostituito dal seguente: «"Gli orari relativi all' apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie, al servizio notturno, ai turni settimanali, festivi, notturni, di chiusura infrasettimanale, nonchè alla chiusura per ferie di cui al precedente articolo 15 , sono stabiliti dalla Unità Sanitaria Locale competente, sentita la Commissione per il servizio farmaceutico di cui al successivo articolo 17 , su proposta dell' Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio."» .
ARTICOLO 13 Interventi nel settore della pubblica istruzione
    1.[abrogazione]  La rendicontazione dei contributi, concessi dall'Assessorato della pubblica istruzione ad enti ed organismi senza fini di lucro, è costituita da apposite dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari delle provvidenze regionali, secondo quanto definito dai DD.PP.RR. 28 dicembre 2000, nn. 443 , 444 , 445 . Tali dichiarazioni devono attestare la corrispondenza qualitativa e quantitativa dell'iniziativa realizzata a quella inizialmente prevista e certificare il possesso della regolare documentazione consuntiva relativa alle spese sostenute con il contributo concesso. I beneficiari, inoltre, sono tenuti alla conservazione, presso il domicilio fiscale, di tutta la documentazione contabile per un periodo di cinque anni dalla conclusione della attività sovvenzionata. L'Assessorato effettua i controlli diretti sulla documentazione conservata dai beneficiari, nelle forme stabilite dai citati DD.PP.RR. 443, 444 e 445 del 2000, e secondo i criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale. [4]

    2 bis.[abrogazione]  La rendicondazione dei contributi concessi dall'Assessorato della pubblica istruzione agli enti pubblici territoriali è costituita da una certificazione del legale rappresentante di avvenuto svolgimento delle iniziative ammesse a contributo e delle spese sostenute. [5]

    3.  Il contributo alla fondazione Costantino Nivola per l' organizzazione di un premio di scultura intitolato all' artista, previsto dall' articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1990, n. 35 , è rideterminato, a decorrere dall' anno 1994, in lire 300.000.000 con cadenza triennale (cap. 11089/ 02).

ARTICOLO 14 Convegni e pubblicazioni ARTICOLO 15 Rifinanziamento degli interventi dei programmi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268ARTICOLO 16 Opere acquedottistiche e fognarie ARTICOLO 17 Copertura finanziaria
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 9 giugno 1994Melis

Note di vigenza

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