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LEGGE REGIONALE  n° 27 del 8 luglio 1996
Modifiche all' articolo 2 e all' articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19 , recante: << Erogazione di contributi per favorire le attività delle confederazioni delle imprese artigiane e commerciali sui problemi dello sviluppo economico - sociale >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 22 del 9 luglio 1996

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Modifica dell' art. 2 della legge regionale n. 19 del 1986
    1.  L' articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1986 , è sostituito dal seguente: << «Art. 2 -
      1.  Sono destinatarie dei contributi le confederazioni delle imprese artigiane e commerciali più rappresentative operanti in Sardegna con proprie strutture e uffici in almeno due province e, per quanto riguarda le confederazioni delle imprese artigiane, abbiano un rappresentante in almeno due Commissioni provinciali dell' artigianato
    » >>.
ARTICOLO 2 Modifica dell' art. 4 della legge regionale n. 19 del 1986
    1.  L' articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1986 , modificato dall' articolo 83 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , è sostituito dal seguente: << «Art. 4 -
      1.  L' ammontare e la ripartizione dei contributi alle singole confederazioni per lo svolgimento delle attività di cui all' articolo 1 sono determinati per il trenta per cento degli stanziamenti in parti uguali tra le confederazioni artigiane aventi diritto e per il restante settanta per cento, quando opera a favore delle confederazioni artigiane, in base al numero dei seggi conseguiti nelle elezioni per il rinnovo delle Commissioni provinciali dell' artigianato. Quando opera a favore delle confederazioni dei commercianti, la ripartizione dei contributi è determinata in base al numero dei soci effettivamente iscritti o opportunamente certificati da ciascuna delle confederazioni aventi diritto.

      2.  L' ammontare e la ripartizione dei contributi di cui al comma 1, sono determinati con decreto dell' Assessore competente per materia, da emanarsi entro il 30 marzo di ogni anno, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell' Assessore medesimo
    » >>.
ARTICOLO 3 Norma transitoria
    1.  Per l' anno 1996 il termine di cui all' articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1986 è prorogato ai trenta giorni successivi alla promulgazione della presente legge e, per quanto riguarda le confederazioni artigiane, entro tale periodo l' Assessore competente per materia provvede, con decreto separato, sentite le confederazioni medesime, ad attribuire i seggi conseguiti dalle singole liste nelle elezioni delle Commissioni provinciali dell' artigianato.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 8 luglio 1996 Palomba

Note di vigenza

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