ARTICOLO 1 1.
Dopo l'
ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37
, sono introdotti i seguenti commi:
«
<< Ai componenti dei Consigli di Amministrazione che siano docenti universitari o ricercatori a tempo pieno, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
e successive modificazioni, e del
decreto legge 2 maggio 1987, n. 57
, convertito con modificazioni nella
legge 22 aprile 1987, n. 158
, spetta esclusivamente, a titolo di rimborso spese, il gettone di presenza di cui alla
legge regionale 22 giugno 1987, nº 27
, nella misura prevista dalla
lettera c) del terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale n. 27 citata
.
In sede di prima applicazione della presente legge, vengono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza del corpo docente ai sensi del precedente n. 4), i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle elezioni indette con decreti del Presidente della Giunta regionale 30 maggio 1988, n. 77, e 22 giugno 1988, n. 119, e successive modifiche >>
»
.
ARTICOLO 2 1.
Il personale dipendente degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, istituiti con
legge regionale 14 settembre 1987, n. 37
, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), ai fini del trattamento di pensione, e all' Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL), ai fini del trattamento di previdenza.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 7 giugno 1989 Melis