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Il
secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44
è così sostituito:
«
<< L' Amministrazione regionale, inoltre, è autorizzata a fornire, la fidejussione necessaria per le piccole e medie imprese, fino ad un massimo del 50 per cento dell' ammontare dell' importo consolidato, qualora sia valutata positivamente la conduzione economica della azienda e vi sia insufficienza di garanzie reali, patrimoniali o personali. Per la concessione della suddetta fidejussione viene utilizzato in fondo per le garanzie già esistenti presso il CIS e costituito ai sensi della
legge regionale 7 maggio 1953, n. 22
, le cui disponibilità finanziarie e i successivi incrementi sono destinati anche al presente intervento >>
»
.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 23 luglio 1990 Floris