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LEGGE REGIONALE  n° 28 del 10 novembre 1995
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria), modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7 , e disposizioni varie.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 38 del 11 novembre 1995

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Decorrenza dei termini per il controllo dei bilanci degli enti regionali
    1.  Al comma 6 dell' articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali) sono aggiunte in fine le parole «"e, per i bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni quando le entrate derivano anche in parte da leggi regionali, decorrono dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del finanziamento medesimo."»

ARTICOLO 2 Fondo per l' attività di pubblicità istituzionale di promozione e di tutela ARTICOLO 3 Emergenza idrica
    1.  Per le finalità di cui all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 7 luglio 1995, recante disposizioni urgenti volte a fronteggiare l' emergenza idrica in Sardegna, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte agli oneri derivanti dall' attuazione del programma di interventi di cui all' articolo 1 dell' ordinanza precitata con lo stanziamento di lire 1.000.000.000, aggiuntivo alle risorse di cui all' articolo 6 dell' ordinanza stessa (cap 01100); detto stanziamento è versato nella contabilità speciale di tesoreria di cui al precitato articolo 6, comma 3.

    2.[abrogazione]  L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata, al fine di agevolare ed accelerare al massimo il funzionamento delle strutture regionali messe a disposizione del Commissario Governativo per l' emergenza idrica in Sardegna, ad anticipare, fino alla concorrenza di lire 1.000.000.000, le somme necessarie al funzionamento delle strutture stesse, i cui oneri ricadano sulla contabilità speciale di tesoreria indicata nel precedente comma (cap 01101); i recuperi di detta anticipazione sono imputati al capitolo d' entrata 36219. [1]
ARTICOLO 4 Interventi a sostegno dei lavoratori occupati nell' industria
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1995, l' ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20 , e successive modificazioni ed integrazioni (cap 01068).

ARTICOLO 5 Fondo accordi sindacali ARTICOLO 6 Finanziamenti alle Province per l' attività di programmazione
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1995, la somma di lire 800.000.000 da ripartirsi, in parti uguali, tra le Amministrazioni provinciali quale concorso al finanziamento delle spese relative alle attività di studio e di programmazione delle medesime interessanti l' economia locale, le infrastrutture ed i servizi, relativi ad ambiti territoriali sovracomunali (cap 04018/04).
ARTICOLO 7 Smaltimento rifiuti ARTICOLO 8 Impianti di depurazione
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1995, l' ulteriore spesa di lire 1.500.000.000 per il completamento di un programma di impianti di depurazione (cap 05013/ 10).

ARTICOLO 9 Contributi in conto occupazione alle imprese artigiane ARTICOLO 10 Valorizzazione delle aree minerarie dismesse e completamento delle opere turistiche
    1.  E' autorizzato, nell' anno 1995, il finanziamento di lire 12.000.000.000 a favore di enti locali per la valorizzazione, a fini turistici, di aree minerarie dismesse - comprese le opere di restauro, le nuove opere e le strutture ricettive - e per il completamento di opere atte a valorizzare località di particolare interesse turistico (cap 07003/ 02).

ARTICOLO 11 Consorzi di garanzia fidi nei settori del turismo, del commercio e dei servizi
    2.  L' onere derivante dal presente articolo è valutato per l' anno 1995 in lire 300.000.000 (cap 07063).
ARTICOLO 12 Manifestazioni di grande interesse turistico
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1995, la spesa di lire 250.000.000 da destinare, quanto a lire 150.000.000, al Comune di Lanusei e, quanto a lire 100.000.000, al Comune di Villasimius quale contributo straordinario nelle spese sostenute dai predetti Comuni per la partecipazione a manifestazioni di grande interesse turistico (cap 07001/03).
ARTICOLO 13 Riutilizzo delle disponibilità di cui alla Legge n. 588 del 1962
    1.  Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sui titoli di spesa del V Programma esecutivo del Piano di Rinascita di cui alla Legge 11 giugno 1962, n. 588 , nonchè gli interessi attivi maturati ed i recuperi ed i rimborsi non ancora utilizzati sulla relativa contabilità speciale sono impiegati, sino alla concorrenza di lire 17.000.000.000, quale stanziamento integrativo dei contributi per l' occupazione previsti dal paragrafo 2.2, titolo di spesa 11.2.02/ I del programma d' intervento per gli anni 1988-1989-1990 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 .

    2.  Con decreto dell' Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è istituito il necessario titolo di spesa nel V Programma esecutivo di cui al comma 1 .
ARTICOLO 14 Rifinanziamento ex lege n. 268 del 1974
    4.  Tali stanziamenti sono trasferiti dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2, comma 2, della Legge n. 268 del 1974 , per essere attribuiti, quello di cui al comma 1 , al titolo di spesa 11.2.02/ I, quello di cui al comma 2 , al titolo di spesa 11.2.04/I e quello di cui al comma 3 , al titolo di spesa 11.3.05/ I del programma di intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991.
ARTICOLO 15 Interventi vari in materia di lavori pubblici
    1.  E' autorizzato, nell' anno 1995, l' ulteriore stanziamento di lire 147.000.000 da destinare al Consorzio Acquedottistico del Sulcis quale integrazione del contributo per l' esercizio dei servizi acquedottistici e di impianti di potabilizzazione dell' anno 1993 (cap 08030).

    2.  E' autorizzata, nell' anno 1995, la spesa di lire 118.000.000 al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dagli interventi di completamento della ricostruzione dell' abitato di Tratalias (cap 08138/ 01).

ARTICOLO 16 Recupero da Fondi di anticipazione e di garanzia - LLRR n. 44 del 1989 e n. 13 del 1991
    2.  E', altresì , disposto il versamento alle entrate del bilancio regionale della somma di lire 20.000.000.000 dal Fondo per la concessione di anticipazioni in favore delle piccole e medie imprese industriali costituito ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (cap 36113/07).
ARTICOLO 17 Concorso interessi ex art. 30, comma 2, lett b), della LR n. 17 del 1993ARTICOLO 18 Intesa di programma per la Sardegna Centrale ARTICOLO 19 SFIRS - Aumento capitale sociale
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1995, la spesa di lire 4.000.000.000 per l' aumento del capitale sociale della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna - SFIRS (cap 09040).
ARTICOLO 20 Consorzi per le zone industriali
    1.  E' autorizzato, nell' anno 1995, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per l' erogazione di contributi straordinari ai consorzi per le zone industriali della Sardegna per le spese di gestione, anche pregresse (cap 09029).

ARTICOLO 21 Programma di formazione professionale
    2.  Una quota pari a lire 5.000.000.000 dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata all' istituzione di corsi finalizzati aziendali richiesti.
ARTICOLO 22 Consorzio per la formazione professionale agricola
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1995, la concessione di un contributo straordinario di lire 600.000.000 a favore del Consorzio per la formazione professionale agricola di Cagliari - Consorzio senza finalità di lucro costituito tra enti di formazione professionale, organizzazioni professionali agricole ed enti regionali - per le spese di gestione sostenute in sede di avvio della propria attività (cap 10014).
ARTICOLO 23 Contributi agli enti operanti nella sicurezza sociale ARTICOLO 24 Modifica dell' art. 81 della LR n. 6 del 1995 - Progetti speciali
    1.  Il comma 2 dell' articolo 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 , è sostituito dal seguente: " «
      2.  Le valutazioni di cui al comma 1 sono compiute, in sede di approvazione dei progetti, dalla Giunta Regionale, che è tenuta a pronunciarsi entro il 30 novembre 1995. Nei successivi trenta giorni deve essere messo il decreto di finanziamento dei progetti speciali che sono stati valutati positivamente.
    » ".
ARTICOLO 25 Progetti speciali finalizzati all' occupazione
    2.  Una quota dello stanziamento di cui al comma 1 , pari a lire 4.600.000.000 è ripartito tra i comuni interessati ai progetti speciali finalizzati all' occupazione di cui agli articoli 92e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 , e successive modificazioni e integrazioni nell' ambito dell' intervento denominato "Azione Bosco" e per i quali la Giunta regionale ha deliberato la non approvazione à termini dell' articolo 81 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 .

    3.  La ripartizione è attuata sulla base degli importi già previsti negli stessi progetti; i comuni utilizzano le somme ricevute per la realizzazione degli interventi di cui all' articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988 , e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 26 Interventi per favorire l' occupazione - LR n. 28 del 1984
    1.  E' autorizzato, nell' anno 1995, ad integrazione degli stanziamenti disposti dall' articolo 38, comma 2, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 , l' ulteriore stanziamento complessivo di lire 22.350.000.000 di cui lire 12.800.000.000 a favore del capitolo 10137/01, lire 4.200.000.000 a favore del capitolo 10143 e lire 5.350.000.000 a favore del capitolo 10146/ 02.

    2.  Limitatamente ai settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali di cui all' articolo 10 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 , e successive modificazioni, sono finanziate prioritariamente le iniziative in essere alla data del 31 dicembre 1994 al fine di garantire la continuità di lavoro alle imprese già operanti.

ARTICOLO 27 Borse di studio ex LR n. 28 del 1984 - Competenza residuale
    1.  In deroga a quanto disposto dall' articolo 39 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 , l' Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre gli impegni e i pagamenti a valere sullo stanziamento recato dal capitolo 03071/01 del bilancio della Regione per l' anno 1995, per il completamento della corresponsione dei ratei e per i rimborsi delle tasse di iscrizione e frequenza dovuti, per gli anni accademici 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994, a titolo di nuova borsa o di rinnovo della medesima.

    2.  A tal fine è autorizzata, nell' anno 1995, l' iscrizione della somma di lire 700.000.000 in conto del predetto capitolo 03071/ 01.
ARTICOLO 28 Agevolazioni creditizie a cooperative di produzione e lavoro ARTICOLO 29 LR n. 54 del 1993 - Provvidenze a favore dei non vedenti
    2.  La disciplina del presente articolo decorre dall' esercizio finanziario 1995 nei limiti dello stanziamento iscritto in conto del medesimo capitolo 10021.

ARTICOLO 30 [abrogato] [2] Iniziative di pubblico spettacolo promosse dai Comuni capoluogo di Provincia
    1.  Il comma 1 dell' articolo 50 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 è sostituito dal seguente: " «Art. 50 -
      1.  Degli stanziamenti iscritti nel triennio 1995/ 1997 al capitolo 11102/03, concernente interventi per attività teatrali e musicali di cui all' articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, nº 1 , una quota pari a lire 2.000.000.000 è destinata alla concessione di contributi a favore dei Comuni capoluogo di Provincia, per garantire l' autonoma programmazione di attività di pubblico spettacolo, comprensiva delle eventuali spese per teatri ed altri spazi destinati alle manifestazioni di pubblico spettacolo, in regola con le norme in materia di agibilità . Ai fini della concessione del contributo, i Comuni interessati dovranno presentare all' Assessorato regionale della Pubblica Istruzione un programma di spesa, finalizzato all' organizzazione di attività di pubblico spettacolo ed approvato a norma di legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, per il corrente anno 1995, e di trenta giorni dalla pubblicazione delle leggi regionali di bilancio per gli anni successivi; in detto programma non potranno essere ricompresi contributi per manifestazioni oggetto di sostegno diretto da parte dell' Amministrazione regionale. Lo stanziamento di lire 2.000.000.000 verrà suddiviso in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di finanziamento ed erogato per l' 80 per cento all' atto della concessione e per il residuo dopo l' approvazione del rendiconto di spesa. Costituiscono rendiconto dei contributi, di cui al comma 1 del presente articolo, le delibere di assegnazione ed i mandati di pagamento adottati dalle competenti Amministrazioni, da trasmettere in copia autenticata alla Regione entro la fine del relativo esercizio finanziario. Per gli enti in difetto di tale rendicontazione non si provvederà ad assegnazione per i due successivi esercizi. L' Assessorato della Pubblica Istruzione potrà disporre le relative ispezioni in loco.
    » ".


    3.  Ad integrazione dello stanziamento previsto per l' anno 1995 sul capitolo 11102/03, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 2.000.000.000.".
ARTICOLO 31 Contributi per l' esercizio di attività teatrali
    1.  Il comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 è sostituito dal seguente: " «
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ad organismi pubblici e privati che intendono allestire strutture per l' esercizio teatrale, un contributo in conto capitale per l' acquisto o la ristrutturazione delle strutture medesime, anche mobili. La misura massima del contributo è fissata nel 50 per cento delle spese ammissibili per gli organismi privati e nell' 85 per cento per gli organismi pubblici
    » ".


    2.  Per l' anno 1995 il termine per la presentazione delle domande di cui all' articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 30 del 1993 , è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Limitatamente allo stesso anno 1995 è data priorità all' accoglimento delle domande presentate dagli enti locali per l' acquisizione di locali già atti all' esercizio di attività teatrale.

ARTICOLO 32 Associazioni ricreative e culturali
    1.  E' autorizzato, nell' anno 1995, il finanziamento di lire 350.000.000 alla Provincia di Nuoro per interventi in favore di associazioni ricreative e culturali a carattere assistenziale, in possesso di riconoscimento ministeriale, per il risanamento di situazioni debitorie, derivanti dall' attività istituzionale (cap 11092).
ARTICOLO 33 Contributo all' ESMAS per la manutenzione e l' arredamento delle scuole ARTICOLO 34 [abrogato] [3] Contributi forfettari a sodalizi sportivi - LR n. 14 del 1994
    2.  A tal fine è autorizzato, per l' anno 1995, l' ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap 11120).
ARTICOLO 35 [abrogato] [4] Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale
    1.  I finanziamenti di cui al capitolo 11099, assegnati al Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale, a partire dalle disponibilità relative all' annualità 1993, possono essere utilizzati anche nell' annualità successiva a quella di riferimento.
ARTICOLO 36 Edilizia universitaria ARTICOLO 37 Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il Fondo Sanitario Nazionale, relativa all' anno 1995, già disposto dall' articolo 53 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 , di un importo pari a lire 100.000.000.000 (cap 12133/02).
ARTICOLO 38 Prestazioni di assistenza ospedaliera
    1.  In conseguenza del nuovo sistema di remunerazione a tariffa delle prestazioni di assistenza ospedaliera introdotto, a far data dal 1 gennaio 1995, dall' articolo 9 del decreto legge 28 agosto 1995, n. 362 , e in relazione alle modalità di pagamento parziale delle stesse, stabilito dall' articolo 6, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e dagli articoli 49e 50 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 , le somme stanziate in conto competenza dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134, dello stato di previsione della spesa dell' Assessorato dell' igiene, sanità e assistenza sociale del bilancio regionale per l' anno 1995 e non impegnate alla chiusura dell' esercizio sono mantenute in bilancio, quali residui, nell' anno finanziario 1996.

    2.  Detto mantenimento in bilancio è finalizzato all' accantonamento delle disponibilità necessarie a far fronte agli eventuali successivi conguagli delle prestazioni effettivamente erogate nell' anno in corso da ciascuna struttura ospedaliera.

    3.  Lo stanziamento iscritto per l' annualità 1996 in conto dei capitoli 12133, 12133/02 e 12134 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995- 1997, è prioritariamente utilizzato, per compensare l' eventuale eccedenza dell' ammontare dei conguagli risultati ammissibili a finanziamento, con l' entità delle risorse accantonate ai sensi del comma 2 .
ARTICOLO 39 Aziende di trasporto
    1.  E' autorizzato, nell' anno 1995, l' ulteriore stanziamento di lire 10.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private, con fondi propri della Regione, dei contributi per investimenti previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 , e successive modifiche ed integrazioni (cap 13026).
ARTICOLO 40 Riduzioni di spesa ARTICOLO 41 Minori riduzioni di spesa ARTICOLO 42 Copertura finanziaria ARTICOLO 43
    1.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 10 novembre 1995 Palomba
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