ARTICOLO 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l' anno 1986 contributi a sostegno delle spese di funzionamento dei comuni e delle province da utilizzare prioritariamente per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.
Per ciascun comune e provincia il contributo è stabilito nell' importo occorrente ad abbattere la percentuale di incidenze rispetto alle entrate dei primi tre titoli del bilancio delle spese correnti classificate ai fini economici nelle categorie del personale e degli interessi passivi, maggiorate delle quote di capitale delle rate annuali di rimborso dei prestiti, ai valori percentuali appresso indicati:
- comuni con popolazione fino a 1.999 abitanti: 60 per cento;
- comuni con popolazione compresa fra i 2.000 ed i 9.999 abitanti: 65 per cento;
- comuni e province con popolazione superiore: 70 per cento.
ARTICOLO 2
I comuni e le province debbono inoltrare la domanda di concessione del contributo all' Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge unitamente al certificato del bilancio di previsione dell' esercizio 1985, di cui all'
articolo 6, nono comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887
, i cui dati saranno utilizzati per la determinazione delle misure del contributo medesimo; l' importo complessivo delle entrate, se comprensivo dell' ammontare del contributo concesso ai sensi dell'
articolo 91 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12
, è ridotto dello stesso importo.
ARTICOLO 3 Copertura finanziaria
Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l' anno 1986, la spesa di lire 10.000.000.000.
Nel bilancio della Regione per l' anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:
03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
In diminuzione
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (
artº 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11
e
art. 3 della legge finanziaria 1986
)
lire 10.000.000.000
mediante utilizzo della riserva indicata al punto 6) della tabella A allegata alla legge finanziaria.
04 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
In aumento
Capitolo 04162/ 03 -
(di nuova istituzione) ( cat. progrº 04.13) 1.1.1.5.2.2.11.33 (08.02)
Contributi ai comuni e alle province ad esercizi pregressi
lire 10.000.000.000
ARTICOLO 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 6 giugno 1986Melis