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LEGGE REGIONALE n° 29 del 22 luglio 1996
Proroga dei termini per l' utilizzo dei fondi di cui alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni ed ai loro Consorzi, agli organismi comprensoriali per l' attuazione di programmi di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico) e 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 24 del 29 luglio 1996

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  Il termine entro il quale gli enti locali interessati sono obbligati ad impegnare i fondi relativi all' attuazione del sesto programma triennale (1991 - 1993) di opere pubbliche, di cui al Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionale alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l' attuazione dei piani di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico) è ulteriormente prorogato al  [abrogazione] 31 dicembre 1996  [1]  [sostituzione] 31 dicembre 199731 dicembre 199831 dicembre 199931 dicembre 2000  [2] .

    2.  Trascorso inutilmente tale termine, i fondi assegnati per l' attuazione dei programmi di cui al comma 1 , se non formalmente impegnati ancorchè programmati nella destinazione, diventano indisponibili per gli enti destinatari e l' Amministrazione regionale provvede al loro recupero.

    3.  Il termine di impegnabilità dei fondi assegnati ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici) per l' attuazione di programmi regionali, la cui realizzazione è stata delegata ai sensi della citata legge regionale, è ulteriormente prorogato al  [abrogazione] 31 dicembre 1996  [9]  [sostituzione] 31 dicembre 199731 dicembre 199831 dicembre 199931 dicembre 2000  [10] .

    4.  Restano salvi i termini più vantaggiosi posti dalla vigente normativa in merito alle deleghe regionali.

    5.  Le somme non formalmente impegnate entro il suddetto termine devono essere restituite, per la quota già accreditata ai relativi bilanci o, comunque, per la parte residuale, nel caso di impegno parziale, all' Amministrazione regionale, a cura degli enti medesimi, entro e non oltre il  [abrogazione] 30 gennaio 1997  [17]  [sostituzione] 30 gennaio 199830 gennaio 199930 gennaio 200030 gennaio 2001  [18] .
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 22 luglio 1996 Palomba

Note di vigenza

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