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LEGGE REGIONALE  n° 2 del 12 gennaio 1987
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1986, n°58 , recante norme per l' istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 2 del 14 gennaio 1987

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2
      Nell' articolo 8, primo comma , la dizione «<<di cui al successivo articolo 11>> » è sostituita dalla dizione «<< di cui al successivo articolo 13 >> » .
ARTICOLO 3
      Nell' articolo 11, lettera b) , l' inciso finale «<< salvo quanto previsto nel successivo terzo comma >>» , è sostituito dalle parole «<<salvo quanto previsto nel successivo comma>> » .
ARTICOLO 4
      L' articolo 13 è così sostituito: «

    <<Il procedimento non può essere riproposto prima di:

    a) cinque anni in caso di rinuncia di cui al precedente articolo 12 ovvero quando il Consiglio regionale abbia deliberato non doversi dar corso alla richiesta;

    b) dieci anni nel caso in cui la consultazione della popolazione abbia dato esito negativo>> » .
ARTICOLO 5
      Nell' articolo 14, quarto comma, la dizione << «<< Il Consiglio, in caso di parere favorevole di iniziativa del Consiglio comunale deliberato con la maggioranza di due terzi >>» , è sostituita dalla dizione << «<< Il Consiglio regionale, in caso di parere favorevole o iniziativa del Consiglio comunale deliberati con la maggioranza di due terzi >> » .
ARTICOLO 6
      Nell' articolo 42, primo comma, la dizione «<< salvi i disegni di legge già esitati dalla Commissione consiliare competente alla data del 30 giugno 1986>> » , è sostituita dalla dizione «<< salve le richieste sulle quali il Consiglio regionale abbia espresso alla data del 15 luglio 1986 parere favorevole ai fini dell' indizione del referendum >> » .
ARTICOLO 7
      Nell' articolo 42, il secondo comma è sostituito dal seguente: << «Per le frazioni aventi i requisiti di cui al precedente articolo 2 si applica la procedura stabilita dalla presente legge. Fatte salve le operazioni e gli altri atti già compiuti, l' Assessore regionale provvede a tal fine all' acquisizione del parere di cui all' articolo 9 e alla trasmissione della richiesta così integrata ai sensi dell' articolo 10 della presente legge» >>.
ARTICOLO 8 Urgenza
      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 12 gennaio 1987.Melis

Note di vigenza

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