ARTICOLO 1 1.
Nelle acque del mare territoriale della Sardegna è vietato l' esercizio della pesca di molluschi bivalvi con l' uso di apparecchi turbosoffianti.
ARTICOLO 2 1.
Chiunque contravvenga al divieto di cui al
precedente articolo 1
è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 5 milioni ad un massimo di lire 20 milioni.
2.
la trasgressione comporta, altresì , la confista del pescato, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati e la confisca della nave ad esaurimento del procedimento contenzioso.
ARTICOLO 3 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 9 gennaio 1989.
Melis