ARTICOLO UNICO1.
All'
articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1990, n. 6
, è aggiunto il seguente comma: <<
«2.
Alle perizie supplettive e di variante, di cui al primo comma, autorizzate o finanziate con atto o provvedimento formale antecedente all' entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma
»
>>.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 8 gennaio 1991Floris