ARTICOLO 1 1.
Dopo il
comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39
, così come modificato dalla
legge regionale 1 agosto 1996, n. 34
" Integrazione alla
legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39
(Finanziamenti in favore di diversi settori e disposizioni varie) riguardante le prestazioni sanitarie - protesiche straordinarie " è inserito il seguente:
«"2 bis Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare inoltre l'erogazione gratuita di prodotti farmaceutici necessari ai soggetti affetti da sindrome di Alzheimer che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito imponibile complessivo inferiore al lire 20.000.000, incrementato fino a lire 26.000.000 in presenza del coniuge e in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano l'erogazione di cui sopra deve essere annualmente certificata dalle strutture specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3."»
.
ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo le Aziende Sanitarie Locali fanno fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (cap. 12133/02) .
La presente legge sarà pubblicata nel Boliettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 9 gennaio 1998 Palomba