ARTICOLO 1 Fornitura dei prodotti dietetici aproteici 1.
AI fini della fornitura dei prodotti dietici aproteici, i nefropatici con insufficienza renale sono equiparati ai soggetti affetti da dismetabolismo congenito di cui al decreto del Ministro della Sanità del 1° luglio 1989.
2.
I prodotti di cui al
primo comma
sono prescritti dal medico specialista, di norma in rapporto al fabbisogno mensile o trimestrale, e la loro fornitura è autorizzata dalle Unità Sanitarie Locali sulla base del preventivo di spesa da allegare alla prescrizione.
ARTICOLO 2 Fornitura di specialità non comprese nel prontuario farmaceutico 1.
Gli enti competenti sono autorizzati a fornire ai centri dialisi le specialità non comprese nel prontuario farmacesutico necessarie agli uremici cronici.
ARTICOLO 3 Norma finanziaria 1.
Le spese per l' attuazione della presente legge, valutate in complessive lire 3.000.000.000 annue, sono a carico delle Unità Sanitarie Locali che vi provvedono con i finanziamenti annualmente assegnati dalla Regione sulla quota regionale del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 25 luglio 1990 Floris