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LEGGE REGIONALE n° 31 del 17 luglio 1987
Interventi a favore degli imprenditori agricoli danneggiati dalla siccità del 1986- 1987 e rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 30 del 22 luglio 1987

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
      L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare - nei limiti delle disponibilità esistenti per la attuazione della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 , e successive modifiche ed integrazioni - le provvidenze, a favore degli imprenditori agricoli danneggiati dalla siccità degli anni 1986 e 1987 disposte in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legge 2 giugno 1987, n. 213 , nonchè di altri provvedimenti legislativi statali.

      Resta a carico delle disponibilità relative alla citata legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 , l' onere conseguente alle eventuali minori assegnazioni disposte dallo Stato rispetto alle provvidenze anticipate dalla Regione.
ARTICOLO 2
      Al fine di anticipare e integrare gli stanziamenti che lo Stato disporrà a favore della Sardegna - a valere sulla legge 15 ottobre 1981, n. 590 , e successive modificazioni ed integrazioni, e sugli altri provvedimenti legislativi statali - l' Amministrazione regionale, in deroga all' articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 , è autorizzato a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di 100.000.000.000 per far fronte alle esigenze operative della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 , e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il fondo di solidarietà regionale a favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, nonchè a quelle derivanti dalla presente legge.
ARTICOLO 3
      I mutui di cui all' articolo 2 , saranno ammortizzati in non meno di dieci annualità decorrenti dal 1988 e ad un tasso annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo.
ARTICOLO 4
      L' Amministrazione regionale è autorizzata all' erogazione delle spese occorrenti per l' ottenimento dei mutui di cui al precedente articolo 2 .
ARTICOLO 5
      L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente articolo 2 , garanzie fidejussorie ai tesorieri dell' Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.
ARTICOLO 6
      Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente articolo 2 , trovano capienza nelle quote delle imposte di registro e di bollo devolute alla Regione.
ARTICOLO 7
      Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall' articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 , e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito il limite di impegno di lire 7.000.000.000. Conseguentemente, sono determinate nello stesso importo di lire 7.000.000.000 le annualità da iscrivere sul competente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni dal 1987 al 1991.
ARTICOLO 8 ARTICOLO 9
      Ad integrazione degli stanziamenti disposti dall' articolo 25 lettere l)ed m) della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 , relativamente all' anno 1987, sono autorizzate le ulteriori rispettive spese di lire 3.500.000.000 (cap. 06261/01) e di lire 1.500.000.000 (cap. 06262/02) per elevare fino alla misura massima del 70 per cento il contributo previsto dagli articoli 9 e 12 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 .
ARTICOLO 10
      Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

    STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA

    In aumento

    Capitolo 51009 (Nuova istituzione) - cat. 5.1.0 - Mutui contratti per l' aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ( art. 2 della presente legge)

    lire 100.000.000.000

    06 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

    In diminuzione

    Capitolo 06204

    Contributi a consorzi di cooperative ortofrutticole e a singole cooperative per l' affidamento della loro direzione tecnica e amministrativa a tecnici qualificati e a ragionieri, per il funzionamento dell' ufficio commerciale, per la vendita dei prodotti nei mercati della penisola ed esteri, nonchè per campagne pubblicitarie. Contributi a consorzi, cooperative e associazioni di produttori operanti in altri settori per l' affidamento della loro direzione tecnica e amministrativa a tecnici qualificati e ragionieri ( artt. 1 lett. a) e c) , 3 e 5 LR 21 maggio 1971, n. 7 , art. 10 LR 12 novembre 1982, n. 38 e art. 56, LR 27 giugno 1986, n. 44 )

    lire 2.000.000.000

    Capitolo 06229- 04

    Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche ( art. 7 LR 20 giugno 1986, n. 32 )

    lire 700.000.000

    Capitolo 06229-05

    Somma da versare al fondo di rotazione per la concessione di mutui agrituristici ( art. 10 LR 20 giugno 1986, n. 32 )

    lire 2.000.000.000

    Capitolo 06229-06

    Spese per l' attuazione di programmi di promozione dell' agriturismo ( artt. 13e 14, LR 20 giugno 1986, nº 32 )

    lire 450.000.000

    Capitolo 06231

    Contributi alle latterie sociali cooperative ed alle cantine sociali cooperative per l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento e l' attrezzatura di stabilimenti caseari ed enologici razionali ( art. 2, LR 9 novembre 1950, nº 47 ).

    Contributi a favore di cooperative di produttori agricoli per la costruzione e l' ampliamento di stabilimenti caseari e per l' ammodernamento ed il completamento delle loro attrezzature ( art. 13, LR 13 luglio 1962, n. 9 e art. 23 LR 29 dicembre 1983, n. 31 )

    lire 2.000.000.000

    03 - STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

    In diminuzione

    Capitolo 03016

    Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative ( art. 30 della LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della LR 24 febbraio 1987, n. 6 )

    lire 5.000.000.000

    mediante riduzione della riserva prevista dal punto 24 della tabella A) allegata alla legge finanziaria.

    06 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO - PASTORALE

    In aumento

    Capitolo 06120

    Somma da versarsi al fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche art. 2, LR 22 gennaio 1964, n. 3 , art. 20 LR 10 giugno 1974, n. 12 , LR 10 aprile 1978, n. 28 , LR 28 febbraio 1981, n. 12 , LR 29 settembre 1982, n. 24 , artº 17 della LR 29 dicembre 1983, n. 31 , LR 7 giugno 1984, n. 29 , LR 23 gennaio 1976, n. 18 , LR 17 novembre 1986, n. 61 e artt. 1 e 2 della presente legge)

    lire 100.000.000.000

    Capitolo 06121

    Concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli ed alle cooperative agricole danneggiati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ( artt. 6e 26, LR 10 giugno 1974, n. 12 , LR 10 aprile 1978, n. 28 , LR 28 febbraio 1981, n. 12 , LR 29 settembre 1982, n. 24 , art. 18 della LR 29 dicembre 1983, n. 31 , e art. 7 della presente legge)

    lire 7.000.000.000

    Capitolo 06161-01 (Nuova istituzione) 1.1.1.6.3.2.10.10. - (03.10) -

    Contributi per la riduzione dei canoni delle utenze irrigue ( art. 9 della presente legge)

    lire 3.500.000.000

    Capitolo 06262-02 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.6.3.2.10.10. - (03.10) -

    Contributi per la riduzione dei costi di gestione dell' irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi o altri invasi privati ( art. 9 della presente legge)

    lire 1.500.000.000

    Capitolo 03120 -

    Spese per l' ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l' integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l' aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l' ottenimento dei mutui ( artt. 28e 29 LR 10 giugno 1974, n. 12 , LR 10 aprile 1978, n. 28 , LR 28 febbraio 1981, n. 12 , LR 29 settembre 1982, n. 24 e artt. 4 e 5 della presente legge (spesa obbligatoria)

    lire 150.000.000

      Gli oneri derivanti dalla presente legge valutati in:

    - lire 112.150.000.000 per il 1987 derivano dal limite di impegno di cui all' articolo 7 (lire 7.000.000.000), dagli stanziamenti di cui all' articolo 9 (lire 5.000.000.000), dalle spese per l' ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione delle fidejussioni (lire 150.000.000) e dal versamento al fondo di solidarietà regionale in agricoltura del mutuo contratto (lire 100.000.000.000);

    - lire 24.337.722.000 per gli anni dal 1988 al 1991 derivano dal predetto limite di impegno di cui all' articolo 7 (lire 7.000.000.000) e dalle annualità (lire 17.337.722.000) relative alle quote per interessi e per la restituzione del capitale di cui all' articolo 2 ;

    - lire 17.337.722.000 per gli anni dal 1992 al 1997 quali annualità residue relative alle quote per interessi e per la restituzione del capitale mutuato di cui all' articolo 2 .

      I predetti oneri gravano su capitoli 03120, 06120, 06121, 06261-01 e 06262-02 del bilancio della Regione per l' anno 1987 e, quanto ai capitoli 03120 e 06121, sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi nonchè sui capitoli 03121 e 03122 dello stesso bilancio a decorrere dall' anno 1988.

      Alla maggiore spesa di lire 24.337.722.000 per gli anni successivi al 1987 si fa fronte col maggior gettito dell' imposta di fabbricazione, di registro e di bollo derivante dal loro naturale incremento.
ARTICOLO 11
      Al recupero previsto dall' articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 1981, n. 12 , sulle assegnazioni che saranno disposte dallo Stato per gli interventi recati dalla presente legge, si provvede, per la parte anticipata, con l' iscrizione delle stesse assegnazioni al capitolo 06120-01 del bilancio regionale per l' anno 1987 od a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. L' iscrizione è disposta con decreto dell' assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, di concerto con l' Assessore dell' agricoltura e riforma agro - pastorale.
ARTICOLO 12
      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 17 luglio 1987 Melis

Note di vigenza

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