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LEGGE REGIONALE n° 31 del 27 ottobre 1997
Nuove norme inerenti le provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27 , a favore dei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 33 del 3 novembre 1997

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    1.  I soggetti che fruiscono delle provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 1983, nº 27 , qualora sottoposti con esito positivo ad intervento di trapianto di midollo osseo mantengono, per un periodo di cinque anni dalla data dell' intervento, il diritto al godimento delle provvidenze sopracitate.

    2.  In caso di esito non positivo del trapianto l' erogazione delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 27 del 1983 ha luogo senza limite di tempo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 27 ottobre 1997 Palomba

Note di vigenza

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