ARTICOLO 1 1.
I soggetti che fruiscono delle provvidenze previste dalla
legge regionale 25 novembre 1983, nº 27
, qualora sottoposti con esito positivo ad intervento di trapianto di midollo osseo mantengono, per un periodo di cinque anni dalla data dell' intervento, il diritto al godimento delle provvidenze sopracitate.
2.
In caso di esito non positivo del trapianto l' erogazione delle provvidenze previste dalla
legge regionale n. 27 del 1983
ha luogo senza limite di tempo.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 27 ottobre 1997 Palomba