ARTICOLO 1 1.[abrogazione]
Dopo il
comma 4, dell' articolo 1, della legge regionale 5 giugno 1995, n. 15
, è aggiunto il seguente: "
«4 bis.
Per i progetti dei lavori socialmente utili, di cui al comma 2 del presente articolo, a diretta titolarità progettuale e attuativa dell' Amministrazione regionale, sono a carico del Fondo di cui al comma 1 gli oneri relativi alla spese assicurative obbligatorie contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell' attività lavorativa (INAIL), nonchè per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'
articolo 14, comma 2, della legge 19 luglio 1994, n. 451
. Sono parimenti a carico del suddetto Fondo le spese relative al corrispettivo dovuto per eventuali ore aggiuntive non coperte da sussidio statale e regionale.
»
".
[1]
ARTICOLO 2 [abrogato]
[2]
1.
Al
comma 3, dell' articolo 1, della legge regionale n. 15 del 1995
, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
«
"Tale sussidio è concesso anche ai soggetti, sempre che utilizzati nei lavori socialmente utili di cui sopra, indicati all'
articolo 14, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451
, con riferimento all'
articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, nº 223
, nonchè ai lavoratori che vengano utilizzati in progetti per lavori socialmente utili approvati successivamente al 31 luglio 1995 e sottoposti alla normativa di cui all'
articolo 1, comma 11, del decreto legge 4 agosto 1995, n. 326
, e successive modificazioni, reiterazioni e conversioni. "
»
.
ARTICOLO 3 [abrogato]
[3]
ARTICOLO 4 [abrogato]
[4]
ARTICOLO 5 1.
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono determinati in lire 1.000.000.000 per l' anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/ 01.
2.
Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995- 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (
art. 30 LR 5 maggio 1983, n. 11
,
art. 3, LR 7 aprile 1995, n. 6
e
art. 38, LR 7 aprile 1995, n. 8
)
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire 0
1997 lire 0
mediante riduzione della voce 10 della tabella B, allegata alla
LR 7 aprile 1995, n. 6
In aumento
10 - LAVORO
Cap. 10136/ 01
Fondo per l' attivazione di lavori socialmente utili (
art. 1, LR 9 giugno 1995, n. 15
e
artt. 1e 3
LR 23 agosto 1995, n. 23
)
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire 0
1997 lire 0
3.
Alle dotazioni del fondo di cui al succitato capitolo 10136/ 01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 21 novembre 1995 Palomba