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LEGGE REGIONALE n° 32 del 31 luglio 1996
Accelerazione delle procedure per l' esecuzione di opere pubbliche

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 25 del 8 agosto 1996

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
    2.  I progetti di opere pubbliche approvati dal Consiglio comunale, qualora costituiscano variante allo strumento urbanistico, seguono lo schema procedimentale stabilito dall' articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 , con riduzione dei termini ivi indicati rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 31 luglio 1996 Palomba

Note di vigenza

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