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LEGGE REGIONALE n° 32 del 6 dicembre 1997
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 37 del 9 dicembre 1997

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Legge finanziaria 1997 - Modifiche formali
    1.  Nella legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 , sono introdotte le seguenti modifiche:
    • a)articolo 4 - recupero di somme da fondi di rotazione

      1) lettera l): l' importo di lire 3.454.895.146 è sostituito con quello di lire 3.454.913.146;

      2) lettera m): la legge regionale 7 aprile 1964, n. 8 è sostituita con la legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 ;

      3) lettera n): l' importo di lire 196.000.000.000 è sostituito con quello di lire 195.400.000.000;
    • b)articolo 9, comma 1 - Risanamento e rilancio dell' agricoltura

      1) lettera b) : (cap. 06025) l' importo per l' anno 1997 di lire 34.500.000.000 è sostituito dall' importo di lire 14.500.000.000;

      2) lettera c): (cap. 06120) l' importo per l' anno 1997 di lire 31.000.000.000 è sostituito dall' importo di lire 11.000.000.000.


    2.  Nell' allegata tabella E è inserita la seguente voce:

    06 - Agricoltura LR 12/1974 e successive modificazioni ed integrazioni - Fondo di solidarietà in agricoltura.

    Cap. 06120

    1997 25.000.000.000
ARTICOLO 2 Modifiche ed integrazioni alle legge regionale n. 11 del 1983 Legge di contabilità
    1.  I commi 2 e 3 dell' articolo 56 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 sono sostituiti dai seguenti:" «
      2.  Il servizio della Ragioneria generale della Regione verifica, prima di eseguire la registrazione dell' impegno, la giusta imputazione della spesa al competente capitolo di bilancio e l' esistenza sullo stesso delle necessarie disponibilità finanziarie senza estendere l' esame ad altri profili di legittimità .

      3.  Gli adempimenti di cui al comma 2 devono essere svolti dal Servizio di Ragioneria entro 20 giorni dal ricevimento degli atti, decorsi i quali gli stessi devono avere regolare corso. Il termine è sospeso nel caso in cui la Ragioneria, ravvisando un vizio riconducibile alle prescrizioni di cui al comma 2, restituisce all' Assessore competente lo stesso atto con le indicazioni utili per eliminare il vizio contabile. Nel caso in cui l' Assessore riformuli l' atto con le modifiche necessarie a superare il rilievo, lo rinvia alla Ragioneria la quale provvede a registrarlo.
    » ".
ARTICOLO 3 Interventi a favore di popolazioni colpite da calamità naturali
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare ad interventi straordinari a favore delle popolazioni, residenti fuori dal territorio regionale, colpite da eventi calamitosi naturali; a tal fine è autorizzata, nell' anno 1997, la spesa di lire 1.500.000.000 (cap. 01079).

ARTICOLO 4 Comitato paritetico per le servitù militari
    2.  Agli oneri derivanti dall' attuazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità recate dal capitolo 02102.
ARTICOLO 5 Regolarizzazione delle pendenze derivanti dall' utilizzazione di personale statale presso l' Amministrazione regionale
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a regolarizzare le posizioni di comando, distacco o comunque di acquisita disponibilità di personale statale presso gli uffici regionali e ad assumere i relativi oneri finanziari; il predetto personale può essere inquadrato, a richiesta, nell' organico dell' Amministrazione regionale, previo nulla osta dei competenti organi statali.

    2.  Gli oneri derivanti dall' attuazione del presente articolo sono valutati in lire 350.000.000 per l' anno 1997 ed in lire 100.000.000 per gli anni successivi (capp 02016, 02022, 02023, 02158).
ARTICOLO 6 Fondi speciali
    1.  Nella tabella A, allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 , la riserva di cui alla voce 8 - Provvedimenti per interventi nel territorio, nei settori produttivo e sociale - è incrementata, per l' anno 1997, di lire 2.259.000.000 (cap. 03016).
ARTICOLO 7 Contributo alla Porto Conte Ricerche
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell' anno 1997 un contributo di lire 1.000.000.000 a favore della società Porto Conte Ricerche, società a prevalente capitale regionale, per lo svolgimento delle attività istituzionali all' interno del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna (cap. 03058/ 01).
ARTICOLO 8 LLRR n. 14 e n. 37 del 1996 - PIA - Modifiche ed integrazioni
    1.  Nella legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 , integrata dall' articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 , sono introdotte le seguenti modifiche:
    • a) dopo il comma 4 dell' articolo 6 è inserito il seguente: " «
        4 bis.  Qualora si verifichino situazioni che richiedano, ai fini dell' attuazione e della stipula degli accordi di programma di cui al successivo articolo 11, modificazioni degli interventi e delle opere previste dal programma integrato d' area approvato dalla Giunta regionale, il programma medesimo può essere rimodulato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore della programmazione, sentita la Provincia competente.
      » ";
    • b) dopo il comma 3 bis dell' articolo 11 è inserito il seguente: " «
        3 ter.  Gli accordi di programma possono dare luogo a successivi atti aggiuntivi in relazione ad ulteriori opere ed interventi da approvarsi con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore della programmazione, sentita la Provincia competente.
      » ";
    • c) dopo il comma 3 dell' articolo 12 è inserito il seguente: " «
        3 bis.  Le somme stanziate per il finanziamento degli interventi previsti in attuazione della presente legge, qualora impegnate alla chiusura dell' esercizio cui si riferiscono, sono conservate nel conto dei residui, per essere utilizzate nell' esercizio successivo.
      » ".


    2.  Nell' articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 , dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: " «
      13 bis.  Ai coordinatori dei Programmi Integrati d' Area di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1996 è dovuto, per lo svolgimento dei propri compiti connessi all' incarico, un compenso mensile lordo pari all' indennità di coordinamento di servizio prevista per il personale dell' Amministrazione regionale; i relativi oneri, valutati in annue lire 275.000.000, fanno carico agli stanziamenti recati dal capitolo 03056 del bilancio regionale; a carico dell' Amministrazione di provienenza resta il relativo trattamento di missione.
    » ".


    3.  Il comma 5 dell' articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 è sostituito dal seguente: " «
      5.  I programmi sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima previo parere della Commissione consiliare competente in materia di programmazione; la Commissione esprime il proprio parere entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei programmi, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
    » ".
ARTICOLO 9 Consorzio Ventuno ARTICOLO 10 Alienazione di beni patrimoniali
    1.  Il comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 è sostituito dal seguente: " «
      2.  La Giunta regionale presenta ogni anno, in data antecedente a quella di presentazione del bilancio regionale di previsione, alla competente Commissione consiliare per il proprio parere l' elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione, con la specifica forma di dismissione di cui alla procedura prevista dalla presente legge.
    » ".
ARTICOLO 11 Trasferimenti agli enti di cui all' articolo 7 della LR n. 38 del 1979ARTICOLO 12 Piani Urbanistici Provinciali
    1.  E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998, per le attività connesse alla redazione dei Piani Urbanistici Provinciali di cui all' articolo 72 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 , in relazione alle seguenti finalità (cap. 04159/ 09);
    • a)a) individuazione dei criteri tecnici che debbono essere osservati nella redazione dei PUP in termini di ricerca di metodologie unificate per il rilevamento dei dati, l' analisi e la restituzione cartografica dello stato delle informazioni sul territorio, la tipologia degli elaborati che formano e accompagnano gli atti di programmazione suddetti;
    • b)redazione contestuale di una sintesi coordinata dei PUP, orientata anche alla trattazione e approfondimento dei sistemi territoriali di valenza sovraprovinciale, per la definizione dello schema di assetto del territorio.
ARTICOLO 13 Fondo anticipazioni concorso interessi
    2.  Gli stanziamenti già autorizzati in conto del capitolo 06073 del bilancio della Regione per l' anno 1997 per le finalità di cui al comma 1 , ancorchè impegnati e non pagati, sono versati, in unica soluzione, al Fondo per l' anticipazione di concorsi sugli interessi relativi alle erogazioni di mutui di assestamento e miglioramento di cui all' articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 .

ARTICOLO 14 Fondo di solidarietà
    1.  E' autorizzato, nell' anno 1997, il versamento della somma di lire 8.643.000.000 a favore del fondo di solidarietà regionale in agricoltura istituito ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 , e successive modifiche ed integrazioni (cap. 06120).

    2.  Alle eventuali mancate assegnazioni statali in conto del capitolo 24203, destinate all' erogazione di contributi per il concorso negli interessi sui prestiti concessi per la ricostituzione dei capitali di conduzione (cap. 06130) e per il concorso negli interessi sui prestiti per la provvista di capitali d' esercizio (cap. 06131), a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, previsti dalla Legge 14 febbraio 1992, n. 185 , si fa fronte con le disponibilità sussistenti sul fondo di cui al comma 1 .
ARTICOLO 15 Mostra dell' antiquariato
    1.  E' autorizzata nell' anno 1997 la spesa di lire 250.000.000 a favore del Comune di Sassari per i contributi e le spese relative alla prima mostra dell' antiquariato tenutasi nel 1996 (cap. 07078/ 03).
ARTICOLO 16 Differimento delle rate insolute - LR n. 51 del 1993ARTICOLO 17 Edilizia residenziale pubblica
    2.  Con l' approvazione della graduatoria dei soggetti attuatori degli interventi, il Comune richiede alla Regione un' anticipazione non superiore al 25 per cento dello stanziamento attribuito; le erogazioni successive vengono effettuate sulla base delle richieste comunali di previsione trimestrale di cassa.

    3 bis.[sostituzione]  I Comuni definiscono le procedure concorsuali di cui al comma 1 ed individuano i soggetti attuatori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del provvedimento regionale di localizzazione degli interventi. Decorso inutilmente il suddetto termine il Presidente della Giunta Regionale nomina, nei venti giorni successivi un commissario ad acta che provvede entro quarantacinque giorni. [1]
ARTICOLO 18 Contributi ai Consorzi
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1997, la concessione di un contributo di lire 2.800.000.000 per le spese sostenute relativamente ai costi energetici per il sollevamento e il pompaggio dell' acqua, in ragione di lire 1.800.000.000 al Consorzio acquedottistico del rio Govossai e di lire 1.000.000.000 al Consorzio di bonifica della Nurra (cap. 08229).
ARTICOLO 19 PIC - PMI - Costituzione fondo per finanziamenti partecipativi
    1.  Ai fini dell' attuazione degli interventi relativi a finanziamenti partecipativi ed all' assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio, previsti dall' Azione B, Misura Sardegna sul Programma Operativo relativo all' iniziativa comunitaria PMI per l' Italia 1994/ 1999, l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un fondo presso la SFIRS SpA e presso la BANCA CIS SpA.

    2.  La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore dell' industria, di concerto con l' Assessore della programmazione, emana apposite direttive ai fini dell' attuazione dell' intervento di cui al comma 1 , e provvede, altresì , alla ripartizione delle risorse fra i predetti interventi, nonchè alla ripartizione tra i predetti istituti in attuazione dell' articolo 4, lett i), della legge regionale 1 gennaio 1977, n. 1 , e successive modifiche ed integrazioni.

    3.  L' Assessore della programmazione, di concerto con l' Assessore dell' industria, è autorizzato a stipulare con la SFIRS e con la BANCA CIS apposite convenzioni à termini della normativa vigente.
ARTICOLO 20 Prestiti concessi da intermediari finanziari ARTICOLO 21 Intervento organico per l' aeroporto di Tortolì - Arbatax
    1.  Gli interventi previsti per l' adeguamento ed il completamento dell' aeroporto di terzo livello di Tortolì - Arbatax dal bilancio regionale e dalla contabilità speciale di cui al titolo I della legge 24 giugno 1974, n. 268 , sono ricondotti ad un unico intervento organico che comprenda anche l' acquisizione al patrimonio pubblico delle aree e delle opere di proprietà privata necessarie all' esercizio aeroportuale.

    3.[abrogazione]  L' attuazione dell' intervento medesimo è delegato all' Amministrazione provinciale di Nuoro. [2]

    3.[sostituzione]  L'attuazione dell'intervento medesimo è data in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna all'Amministrazione provinciale di Nuoro previa stipula di apposita convenzione tra gli Assessori dei trasporti, dell'industria e del turismo, artigianato e commercio e il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Nuoro. [3]
ARTICOLO 22 Infrastrutture industriali
    1.  Ad integrazione degli stanziamenti disposti dall' articolo 17 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 , è autorizzato, per il finanziamento di infrastrutture industriali, l' ulteriore stanziamento di lire 7.500.000.000 per l' anno 1997; tale stanziamento è iscritto in conto del capitolo 09054 per essere trasferito alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268 , ed è attribuito al titolo di spesa 11.2.04/ I del Programma di intervento per gli anni 1988- 1989- 1990, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
ARTICOLO 23 Finanziamento dei posti gratuiti di studio presso convitti
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1997, ai Comuni di Cagliari e Sassari la somma di lire 150.000.000, integrativa di quella statale, per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semincovittori, rispettivamente presso i convitti nazionali " Vittorio Emanuele" di Cagliari e " Canopoleno" di Sassari, da ripartirsi tra i due convitti, in ragione del numero dei beneficari riferiti all' anno scolastico 1997- 1998 (cap. 11032/ 01).
ARTICOLO 24 Scuole superiori per interpreti e traduttori
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1997, la spesa di lire 500.000.000 per la concessione di contributi alle scuole superiori per interpreti e traduttori (SSIT) abilitate al rilascio di diplomi aventi valore legale ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 697 , per il loro funzionamento (cap. 11064).

ARTICOLO 25 Determinazione di termini
    4.  Le somme impegnate nell' anno 1994 in esecuzione dell' articolo 48, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 , e successive modificazioni ed integrazioni possono essere utilizzate dai soggetti beneficari per la programmazione e la realizzazione anche di nuove iniziative negli esercizi finanziari successivi a quello d' impegno e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1998.

ARTICOLO 26 AILUN - Contributo per attività di ricerca
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1997, l' erogazione di un contributo aggiuntivo di lire 500.000.000 a favore della Libera Università Nuorese (AILUN) per le attività istituzionali (cap. 11063).
ARTICOLO 27 Impianti sportivi ultracomunali
    1.  Fermo restando il carattere ultracomunale degli impianti sportivi di cui all' articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 , i Comuni appartenenti alle Province in cui sono o debbono essere ubicati i suddetti impianti possono concorrere, con proprie risorse finanziarie, alla loro costruzione o al loro completamento e/ o sistemazione.

    2.  Le Amministrazioni provinciali, cui ai sensi della precitata disposizione normativa è demandato il compito della gestione degli impianti, debbono tener conto degli apporti finanziari comunali in sede di regolamentazione della gestione delle strutture.

    3.  Il contributo regionale annuale destinato alle spese di gestione dell' impianto realizzato mediante integrazione finanziaria di una o più amministrazioni comunali deve essere collegato al solo intervento originariamente concesso.

    4.[sostituzione]  Le Province, cui è demandata l'attuazione del programma di impianti sportivi ultracomunali, autorizzato ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 , possono delegare l'esecuzione delle opere già programmate alle Amministrazioni comunali nel cui territorio le medesime devono essere realizzate, fermo restando il carattere ultracomunale degli impianti. [4]
ARTICOLO 28 Modifica alla LR n. 36 del 1989
    1.  Il comma 1 dell' articolo 21 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 , è sostituito dal seguente: " «
      1.  La Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l' acquisto di attrezzature sportive, ivi compresi mezzi di locomozione adatti al trasferimento dei disabili per lo svolgimento di attività sportive, in misura non superiore dell' 80 per cento della spesa prevista a favore di enti locali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive a carattere dilettantistico e organizzazioni scolastiche.
    » ".
ARTICOLO 29 Contributi al museo Brigata Sassari
    1.  In deroga al disposto dall' articolo 86 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 , i contributi concessi per la realizzazione del museo annesso al Monumento dei Caduti in guerra della Brigata Sassari in Sassari possono raggiungere la misura massima del cento per cento della spesa ammissibile, nell' ambito delle disponibilità recate dal capitolo 11106.
ARTICOLO 30 LR n. 8 del 1979 - Finanziamento dell' attività dei consultori familiari privati
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alle Aziende sanitarie le somme assegnate dal V programma di finanziamento dei consultori familiari, approvato dal Consiglio regionale in data 21 dicembre 1995, e destinate alla remunerazione dell' attività svolta, negli anni 1994 e 1995, dai consultori familiari a gestione privata (cap. 12001/ 01).

    2.  Con deliberazione della Giunta regionale vengono attribuite, alle singole aziende, le somme occorrenti al pagamento delle attività prestate dai singoli consultori nel territorio di competenza; vengono, altresì , fissati i criteri di valutazione, riscontro e remunerazione di dette attività .

    3.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle somme già accantonate e previste dal successivo programma consultoriale a valere per gli anni 1996- 1997.
ARTICOLO 31 Fondo sociale - Recupero
    1.  E' disposto, nell' anno 1997, il versamento della somma di lire 7.000.000.000 dal Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 , alle entrate del bilancio regionale (cap. 36129).
ARTICOLO 32 Aziende di trasporto
    1.  Il comma 1 dell' articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 , è sostituito dal seguente: " «
      1.  E' autorizzato, nell' anno 1997, lo stanziamento di lire 140.000.000.000 per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche e private, di contributi d' esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 , e successive modificazioni ed integrazioni; una quota fino a lire 20.000.000.000 dello stanziamento suindicato è destinata all' erogazione di contributi a favore delle stesse aziende per il ripiano del disavanzo d' esercizio derivante dalla gestione dell' anno 1996 (cap. 13002/ 01)
    » ".
ARTICOLO 33 Completamento degli accordi di programma Regione - Ferrovie dello Stato
    1.  Per il completamento degli interventi relativi all' attuazione di programma tra la Regione e le Ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 37 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 , è autorizzata, nell' anno 1999 l' ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 13058)
ARTICOLO 34 Centri intermodali
    1.  E' autorizzato il completamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di centri intermodali nei Comuni di Porto Torres ed Olbia e del centro merci polifunzionale di Chilivani.

    2.  Per le finalità di cui al comma 1 , relativamente agli interventi riguardanti i centri di Porto Torres e Chilivani, è autorizzato, nell' anno 1997, lo stanziamento di lire 5.130.000.000; rlativamente agli interventi riguardanti il centro di Olbia si provvede con la legge finanziaria 1998.

    3.  Gli stanziamento di cui al comma 2 sono iscritti in conto del capitolo 08209 del bilancio regionale per essere trasferiti alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268 , ed attribuiti al titolo di spesa 11.3.08./ I del programma d' intervento per gli anni 1988- 89- 90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
ARTICOLO 35 Nuove o maggiori autorizzazioni di spesa
    4.  Sono autorizzate, nell' anno 1998, le ulteriori maggiori spese:
    • a)artt. 16 e 17 , legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 -

      Contributi per la realizzazione della pianificazione provinciale (cap. 04159/ 08)

      lire 500.000.000
    • b)art. 6, legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 -

      Programma pluriennale di opere di interesse degli enti locali

      (cap. 08015/ 03)

      lire 3.900.000.000
ARTICOLO 36 Riduzione di spese ARTICOLO 37 Copertura finanziaria ARTICOLO 38 Entrata in vigore
    1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Cagliari, addì 6 dicembre 1997 Palomba

Note di vigenza

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