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LEGGE REGIONALE  n° 33 del 30 dicembre 1985
Modifiche all' art. 54 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 . Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 .

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 53 del 30 dicembre 1985

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1
      L' art. 54 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 - << Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 , è così modificato: «

    << L' amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 è autorizzata ad erogare ai comuni, per l' anno 1985, la somma complessiva di Lº 8.000.000.000, corrisposta dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell' art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (capº 04162).

    Lo stanziamento di cui al precedente comma viene ripartito tra i comuni come segue:

    a) L. 199.400.000, per il finanziamento di posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori presso i Convitti nazionali << Canopoleno >> di Sassari e << Vittorio Emanuele >> di Cagliari di cui lire 111.900.000, per n. 31 posti di convittore e n. 74 posti di semiconvittore presso il Convitto nazionale << Vittorio Emanuele >> di Cagliari e lire 87.500.000, per n. 103 posti di semiconvittore presso il Convitto nazionale << Canopoleno >> di Sassari.

    b) L. 1.800.600.000, per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

    c) L. 2.000.000.000, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;

    d) L. 2.000.000.000, in proporzione ai territori comunali;

    e) L. 2.000.000.000, da attribuire in relazione alla onerosità e complessità dello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa >> » .
ARTICOLO 2
      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 30 dicembre 1985Melis

Note di vigenza

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