ARTICOLO 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le rate dei mutui assunti dagli enti locali negli anni 1985, 1986 e seguenti.
I contributi hanno specifica destinazione e sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo.
Sono ammissibili ai benefici della presente legge i mutui finalizzati per investimenti, con priorità per le opere di edilizia scolastica.
ARTICOLO 2 [abrogato]
[1]
In relazione alle agevolazioni contenute nell'
articolo 7 del decreto legge n. 133 del 30 aprile 1986
, indirizzate a favorire lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, la Regione è autorizzata a corrispondere ai comuni contributi per le rate di ammortamento dei mutui, per la durata massima di 20 anni in misura costante, entro il limite massimo di lire 1.227 per abitante, maggiorato di lire 1,425 milioni, lire 1,644 milioni, lire 1,973 milioni, lire 2,192 milioni, lire 2,411 milioni, 2,740 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, e da 10.000 a 19.999 abitanti.
Per i mutui assunti dalle province, il contributo regionale è corrisposto per la durata massima di 20 anni in misura costante pari a lire 186 per abitante.
ARTICOLO 2 [sostituzione]
[2]
In relazione alle agevolazioni contenute nell'
articolo 6 del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318
, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, nº 488
, indirizzate a favorire lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, la Regione è autorizzata a corrispondere contributi integrativi del concorso statale nell' onere di ammortamento dei mutui da contrarre - o già contratti nel 1985 e nel 1986 - dai comuni e dalle province; i contributi sono corrisposti per la durata massima di venti anni, in misura costante, fino alla concorrenza dell' onere finanziario calcolato al saggio di interesse determinato per le operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti. Il cumulo dei contributi statale e regionale non potrà comunque superare l' importo della rata di ammortamento del mutuo
ARTICOLO 3 [abrogato]
[3]
Per l' esecuzione di opere di edilizia scolastica, comprensive di impianti sportivi e previste nell'
articolo 12 del decreto legge 30 aprile 1986, n. 133
, il beneficio contributivo regionale è concesso a integrazione delle provvidenze assunte a carico del bilancio statale ai sensi del medesimo articolo.
ARTICOLO 4 [abrogato]
[4]
Per la costruzione, l' ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature di impianti di depurazione previsti nell'
articolo 11 del decreto legge 30 aprile 1986, n. 133
, il beneficio contributi regionale è concesso, a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ad integrazione delle provvidenze assunte a carico del bilancio statale ai sensi del medesimo articolo.
ARTICOLO 5 [abrogato]
[5]
[abrogazione]
Fermo restando quanto disposto dall'
articolo 6, dodicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887
, e successive modificazioni, il contributo annuo regionale può essere corrisposto nella misura del 6 per cento dell' importo del mutuo; per gli enti impossibilitati a garantire, con i propri mezzi finanziari, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata, il contributo annuo regionale è elevabile fino al valore del 13 per cento del mutuo.
[6]
[abrogazione]
Fermo restando quanto disposto dall'
articolo 6, dodicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887
, e successive modificazioni, successivamente alla totale utilizzazione delle provvidenze statali e regionali previste dall'
articolo 2
della presente legge, per la contrazione di ulteriori mutui può essere corrisposto agli enti locali un contributo annuo regionale pari al sei per cento dell' importo del mutuo; per gli enti impossibilitati a garantire, con i propri mezzi finanziari, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata, il contributo annuo regionale è elevabile fino alla concorrenza dell' intera rata, ma non oltre l' importo pari al tredici per cento del mutuo.
[7]
[sostituzione]
Fermo restando quanto disposto dall'
articolo 6, dodicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887
e successive modificazioni, posteriormente alla totale utilizzazione delle provvidenze statali e regionali previste dall'
articolo 2
della presente legge, ai fini della contrazione di ulteriori mutui, l' eventuale contributo regionale è determinato calcolando una rata d' ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento per i Comuni con popolazione residente alla data dell' ultima rilevazione dell' ISTAT fino a 5.000 abitanti e con interesse del 7 per cento per gli altri enti. Ove dovessero mutare le condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti, la misura del tasso d' interesse sarà adeguata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore dei lavori pubblici di concerto con l' Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.
[8]
[abrogazione]
Nel primo programma di intervento, di cui al
successivo articolo 6
, il totale dei mutui, o delle parti di mutui per i quali è richiesto il contributo, non può superare, per ciascun comune, l' importo di lire 250.000.000 più 30.000 lire per abitante e per ogni provincia l' importo di lire 40.000 per abitante.
[9]
[sostituzione]
Nel primo programma di intervento il totale dei mutui, o delle parti dei mutui per i quali è richiesto il contributo, non può superare, per ciascun comune, l' importo di L. 400.000.000 più L. 20.000 per abitante, e per ogni provincia l' importo di lire 40.000 per abitante.
[10]
[abrogazione]
I contributi sono concessi per i mutui contratti dagli enti locali con istituti anche diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ai fini della costruzione, completamento, ampliamento, ristrutturazione e riattamento delle seguenti opere:- a)acquedotti, fognature ed impianti di depurazione;
- b)municipi;
- c)infrastrutture per il recupero dei centri storici;
- d)opere di urbanizzazione nei piani di zona e acquisizione aree;
- e)edifici di culto;
- f)cimiteri;
- g)impianti sportivi;
- h)viabilità di interesse comunale;
- i)edifici culturali, anche polivalenti;
- l)acquisizione aree per edifici e impianti pubblici;
- m)viabilità provinciale.
[11]
[sostituzione]
I contributi sono concessi per i mutui contratti dagli enti locali con istituti anche diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ai fini della costruzione, completamento, ampliamento, ristrutturazione e riattamento delle seguenti opere:- a)acquedotti, fognature ed impianti di depurazione;
- b)municipi;
- c)infrastrutture per il recupero dei centri storici;
- d)opere di urbanizzazione nei piani di zona e acquisizione aree;
- e)edifici di culto;
- f)cimiteri;
- g)impianti sportivi;
- h)viabilità di interesse comunale;
- i)edifici culturali, anche polivalenti;
- l)acquisizione aree per edifici e impianti pubblici e acquisizione di immobili per uso pubblico;
- m)viabilità provinciale;
- n)opere di infrastrutturazione e miglioamento fondirio delle terre pubbliche
[12]
Il contributo regionale è costante per tutta la durata di ammortamento del mutuo, fino ad un massimo di venti anni.
Per le spese di cui alla
lettera a)
, ove si tratti di costruzione o ampliamento, i relativi progetti devono ottenere il visto di rispondenza al piano regionale acquedotti e al piano di risanamento delle acque.
ARTICOLO 5 BIS [sostituzione]
[13]
L' erogazione del contributo regionale viene eseguito a diretto favore dell' Istituto mutuante
ARTICOLO 6
Le domande di finanziamento devono essere presentate all' Assessorato dei lavori pubblici entro novanta giorni dall' entrata in vigore del bilancio annuale di previsione della Regione.
[abrogazione]
Le richieste dei comuni sono approvate con decreto dell' Assessore dei lavori pubblici, di concerto con l' Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sulla base dei criteri stabiliti nel
precedente articolo 5
.
[14]
[sostituzione]
Le richieste degli enti locali, sono approvate con decreto dell' Assessore dei lavori pubblici, di concerto con l' Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro trenta giorni della scadenza del termine di presentazione, sulla base dei criteri stabiliti nel
precedente articolo 5
.
[15]
[abrogazione]
Le domande di cui al
primo comma
devono essere presentate, per il primo anno, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
[16]
[abrogazione]
Ai fini della predisposizione del primo programma di intervento, le domande di finanziamento devono essere presentate entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge. Le somme non impegnate alla scadenza del primo programma per richieste degli enti locali non formulate o inaccoglibili, saranno utilizzate con programmi successivi, senza i vincoli previsti dal
secondo comma dell' articolo 5
per il primo programma
[17]
[sostituzione]
Ai fini della predisposizione del primo programma di intervento previsto dall'
articolo 5
, sono ammesse a contributo le istanze per l' ammortamento dei mutui da contrarre con istituti anche diversi dalla cassa depositi e presitti che dovessero pervenire all' Assessorato dei lavori pubblici entro il 30 giugno 1988; le somme non impegnate alla scadenza del primo programma per richieste degli enti locali non formulate o inaccoglibili, saranno utilizzate con programmi successivi senza i vincoli previsti dal
secondo
e
terzo comma dell' articolo 5
per il primo programma
[18]
ARTICOLO 7
I progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche ammissibili al beneficio contributivo regionale sono approvati secondo la competenza per valore prevista dalla
legge regionale 6 settembre 1976, n. 45
, e successive modificazioni ed integrazioni.
[abrogazione]
L' esecuzione dei lavori è affidata esclusivamente ad imprese iscritte all' Albo regionale appartatori di opere pubbliche.
[19]
[sostituzione]
L' esecuzione dei lavori è affidata esclusivamente ad imprese iscritte all' Albo regionale appaltatoti di opere pubbliche per le opere inerenti i mutui da assumere successivamente all' entrata in vigore della presente legge
[20]
ARTICOLO 8 ARTICOLO 9
Per l' esecuzione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato il limite d' impegno di lire 20.000.000.000; le relative annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1986 al 2005.
Nel bilancio della Regione per l' anno finanziario 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Capitolo 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative
lire 20.000.000.000
mediante l' utilizzo delle riserve dei punti della tabella B allegata alla legge finanziaria appresso specificati:
punto 6 lire 2.000.000.000
punto 7 lire 16.000.000.000
punto 8 lire 2.000.000.000
In aumento
08 - STATO DI PREVISIONE DELL' ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08056 - (denominazione variata)
Contributi per l' ammortamento dei mutui di investimento assunti dagli enti locali
lire 20.000.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 20 giugno 1986 Melis