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LEGGE REGIONALE n° 33 del 25 luglio 1990
Ulteriori interventi immediati per superare l' emergenza idrica.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 30 del 28 luglio 1990

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Interventi
    1.  E' autorizzata, nell' anno 1990, l' ulteriore spesa di lire 150.000.000.000 per interventi diretti a superare la emergenza idrica nel breve periodo derivante da carenze infrastrutturali nel settore e relativi ad opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione delle risorse idriche.

    2.  Il programma di attuazione degli interventi di cui al precedente comma è approvato dalla Giunta Regionale previo parere della Commissione consiliare competente in materia di programmazione.

ARTICOLO 2 Finanziamento degli interventi
    1.  Al finanziamento del programma di cui all' articolo 1 la Regione fa fronte con quota delle assegnazioni provenienti dall' intervento straordinario del Mezzogiorno di cui alla legge 1o marzo 1986, n. 64.

    2.  Nelle more di tali assegnazioni l' Amministrazione regionale è autorizzata a dare immediata attuazione agli interventi di cui allo stesso articolo 1 ricorrendo, à termini dell' articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 , alla contrazione di uno o più prestiti sino all' importo di lire 150.000.000.000.

    3.  Tali prestiti sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13 per cento e sono rimborsati con quote delle assegnazioni di cui al comma primo del presente articolo entro l' anno 1991.

    4.  Alla stipulazione dei prestiti autorizzati si rovvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

    5.  Gli oneri relativi alla stipulazione dei contratti ed agli interessi da corrispondere sono valutati in lire 4.650.000.000 per l' anno 1990 ed in lire 15.600.000.000 per l' anno 1991.

    6.  Qualora gli interventi previsti dalla presente legge ono ottengano il finanziamento nell' ambito dei programmi regionali di sviluppo di cui al precedente comma primo , l' Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre, nell' anno 1991, uno o più mutui sino all' importo di lire 150.000.000.000, ad un tasso massimo del 13 per cento e per la durata massima dell' ammortamento di 15 anni; alla stipulazione si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.

    7.  Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l' iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l' effettuazione dei pagamenti.

    8.  In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

    9.  L' onere relativo alla contrazione ed all' ammortamento dei mutui di cui al precedente comma è valutato, rispettivamente, in lire 750.000.000 per l' anno 1991 ed in lire 23.212.000.000 dal 1992 al 2006.
ARTICOLO 3 Norma finanziaria
    1.  Nel bilancio della Region per l' anno 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

    ENTRATA

    Capitolo 51007

    (NI) - 5.1.0. - Ricavo dei prestiti contratti per la realizzazione di interventi urgenti diretti a superare l' emergenza idrica ( art. 2 della presente legge).

    L. 150.000.000.000

    03 - PROGRAMMAZIONE

    In diminuzione

    Capitolo 03010

    Fondo di riserva per le spese impreviste ( art. 27, LR 5 maggio 1983, n. 11 )

    L. 500.000.000

    Capitolo 03013

    Fondo da ripartire per compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali alle imprese esecutrici di opere immobiliari a carico diretto della Regione, dovuti a norma del DLCPS 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con la legge 9 maggio 1950, n. 359 , e successive modificazioni e integrazioni, e a norma della legge 21 giugno 1964, n. 463 , e successive modificazioni e integrazioni, per maggiori compensi dovuti alle imprese medesime per effetto della definizione di riserve da loro formulate nei competenti atti contabili, nonchè per interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto ai sensi della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ( art. 29, LR 5 maggio 1983, n. 11 , e art. 10 della legge di bilancio ).

    L. 580.000.000

    Capitolo 03120

    Spese per l' ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l' integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l' aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e spese occorrenti per l' ottenimento dei mutui ( arttº 28e 29, LR 10 giugno 1974, n. 12 , LR 10 aprile 1978, nº 28 ; LR 28 febbraio 1981, n. 12 ; LR 29 settembre 1982, n. 24 , LR 17 luglio 1987, n. 31 ) (spesa obbligatoria).

    L. 100.000.000

    Capitolo 03121

    Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l' aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pgamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ( art. 27, LR 10 giugno 1974, n. 12 ; LR 10 aprile 1978, n. 28 ; LR 28 febbraio 1981, n. 12 ; LR 29 settembre 1982, n. 24 , e LR 17 luglio 1987, n. 31 ) (spesa obbligatoria)

    L. 2.300.000.000

    Capitolo 03122

    Quote di capitali delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l' aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ( art. 27, LR 10 giugno 1974, n. 12 , LR 10 aprile 1978, n. 28 , 28 febbraio 1981, n. 12LR 29 settembre 1982, n. 24 e LR 17 luglio 1987, n. 31 ) (spesa obbligatoria)

    L. 1.170.000.000

    In aumento

    Categoria di programma 03-11-06

    Prestiti per la realizzazione di interventi diretti a superare l' emergenza idrica

    Categoria di programma 03-11-06

    Prestiti per la realizzazione di interventi diretti a superare l' emergenza idrica

    Capitolo 03148

    (NI) (1.1.1.4.1.2.12.31) - (08.01) - Spese per l' ottenimento dei prestiti contratti per la realizzazione di interventi urgenti diretti a superare l' emergenza idrica ( art. 2 della presente legge)

    L. 750.000.000

    Categoria di programma 03-11-06 Prestiti per la realizzazione di interventi diretti a superare l' emergenza idrica

    Capitolo 03149

    ( NI) (1.1.1.7.3.2.12.31) - (08.01) - Quote di interessi sui prestiti contratti per la realizzazione di interventi urgenti diretti a superare l' emergenza idrica ( art. 2 della presente legge)

    L. 3.900.000.000

    08 - LAVORI PUBBLICI

    In aumento

    Cap. 08035-13

    Interventi diretti a superare l' emergenza idrica nel breve preriodo, derivante da carenze infrastrutturali e relativi ad opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione delle risorse idriche (art. 8 della legge finanziaria)

    L. 150.000.000.000.

    2.  Agli oneri derivanti dalla contrazione dei prestiti e dei mutui di cui al precedente articolo 2 , negli anni successivi al 1990, valutati complessivamente in lire 16.350.000.000 per il 1991 ed in lire 23.212.000.000 per gli anni dal 1992 al 2006, si fa fronte col maggior gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche derivanti dal loro naturale incremento.
ARTICOLO 4 Entrata in vigore
    1.  La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 25 luglio 1990 Floris

Note di vigenza

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