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LEGGE REGIONALE n° 33 del 5 dicembre 1995
Interventi vari in agricoltura.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 42 del 13 dicembre 1995

Indice della legge

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1 Incremento del titolo di spesa 8.1.5/I, lett c), Legge n. 268/ 74
    1.  Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 06025 del bilancio 1995, pari a lire 4.000.000.000, è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all' articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268 , per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/ I, lettera c), del Programma di intervento per gli anni 1982- 84 della predetta Legge n. 268/74 .

    2.  A tal fine lo stanziamento dello stesso capitolo è incrementato per l' anno 1995 di lire 3.000.000.000.
ARTICOLO 2 Anticipazioni a soggetti ex lege regionale n. 28/ 84
    3.  I crediti di cui al precedente comma 2 saranno regolati ai tassi globali di riferimento previsti dalla vigente legislazione per i crediti agrari di esercizio di durata superiore ai diciotto mesi. Previa emissione di apposito nulla - osta da parte del competente ispettorato provinciale dell' agricoltura saranno assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi, nella misura prevista dalla legislazione vigente per i prestiti agrari.

    4.  L' onere relativo al pagamento del concorso regionale negli interessi, fa carico al fondo di rotazione per la cooperazione agricola, di cui alla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40 , nei limiti di disponibilità dello stesso fondo.

    5.  Alla liquidazione e al pagamento del concorso negli interessi, che avverrà con cadenza semestrale o annuale, l' Amministrazione regionale provvede secondo le modalità e procedure previste dal regolamento di attuazione della citata legge regionale n. 40 del 1973 . Per le operazioni che prevedono un rimborso in semestralità costanti e posticipate, il pagamento del concorso potrà avvenire anche in un' unica soluzione, previa attualizzazione delle relative rate, ai sensi della legislazione vigente.

    6.  I prestiti di cui alla presente norma, erogati previa cessazione del credito a titolo di imposta sul valore aggiunto, potranno essere assistiti dalla garanzia regionale à termini degli articoli 1e 3 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 .

    7.  E' autorizzato il versamento al "Fondo di rotazione per la cooperazione agricola" degli stanziamenti disposti per l' anno 1995, in conto del capitolo 06213 dello stato della spesa dell' Assessorato dell' agricoltura e riforma agro - pastorale.
ARTICOLO 3 Incremento e tutela dell' apicoltura
    1.  Dopo l' articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 1985 , concernente "Norme per l' incremento e la tutela dell' apicoltura" è inserito il seguente: " «Art. 3 bis
      1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la creazione di servizi di ricerca, di analisi, di controllo e di assistenza a favore degli apicoltori, singoli o associati, anche attraverso convenzioni con enti, istituti ed associazioni che si prefiggono lo sviluppo ed il potenziamento dell' apicoltura.

      2.  Le relative spese sono valutate in lire 100.000.000 per l' anno 1995 (cap. 06200/ 03).
    » "
ARTICOLO 4 Interventi a favore dei serricoltori ARTICOLO 5 Sperimentazione, coltivazione, frutti minori e piante aromatiche
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma sperimentale di coltivazione e trasformazione del mirto, di altri frutti minori e di essenze aromatiche tipiche della Sardegna.

    2.  per i fini di cui al comma 1 , la Regione stipula apposita convenzione con l' Università degli studi di Sassari.

    3.  La spesa per l' attuazione del suddetto programma è determinata in lire 300.000.000 per l' anno 1995 (capitolo 06346).
ARTICOLO 6 Consorzio vini DOC
    1.  Al fine di consentire al Consorzio vini a denominazione di origine controllata di Sardegna, di perseguire gli scopi istituzionali fissati dall' articolo 14 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 , è autorizzata, con mezzi propri della Regione, la concessione al medesimo Consorzio, per l' anno 1995, di un contributo di lire 250.000.000, sulla base di un programma di spesa da approvare preventivamente dall' Assessorato dell' agricoltura e riforma agro - pastorale; è così altresì autorizzata l' anticipazione di detto contributo nella misura del 60 per cento; al saldo si provvede previa approvazione del rendiconto di spesa (cap. 06022/ 00).
ARTICOLO 7 Compensazione per estirpazioni
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una compensazione alle cantine sociali o altre associazioni di viticoltori che - ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento C 1442/88 - dimostrino di avere dovuto ridurre la propria attività in seguito alla diminuzione dei conferimenti dei propri soci in conseguenza della concessione ai medesimi del premio di abbandono definitivo della viticoltura. La riduzione della superficie dovrà essere pari o superiore al 10 per cento rispetto a quella coltivata nella campagna 1987/ 1988. La compensazione non può eccedere le perdite connesse con la riduzione di attività .

    2.  La compensazione è connessa prioritariamente alle cantine sociali che predispongono idonei programmi di funzione, rilancio aziendale e di diversificazione.

    3.  L' onere derivante dall' applicazione della presente norma è determinato in lire 2.000.000.000 per l' anno 1995 (capitolo 06344).
ARTICOLO 8 Distillazione obbligatoria
    1.  Al fine di concorrere a sostenere gli oneri derivanti dalla distillazione obbligatoria di cui al regolamento CE 343/94 , l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, ai soggetti produttori obbligati, l' integrazione di lire 2.798,16 a grado/ettolitro. Detto importo dovrà essere proporzionalmente ridotto in caso di intervento da parte dell' EIMA.

    2.  L' onere derivante dalla applicazione del presente articolo è determinato per l' anno 1995 in lire 650.000.000 (cap. 06229- 03).
ARTICOLO 9 Interventi su produzioni agricole inquinate
    2.  L' onere per l' attuazione del presente articolo è valutato in lire 750.000.000 per l' anno 1995 e grava sul Fondo di solidarietà in agricoltura (cap. 06120).
ARTICOLO 10 Provvidenze per l' agalassia contagiosa - rinvio abrogazioni ARTICOLO 11 Provvidenze per l' agalassia contagiosa
    1.  A favore delle aziende pastorali colpite nel periodo 1993 - 1994 da "agalassia contagiosa" che abbia determinato una diminuzione della produzione complessiva di latte del 25 per cento è concesso, a titolo di indennizzo dei danni subiti, un contributo di lire 40.000 per capo adulto in produzione infetto presente in allevamento al momento dell' accertamento della malattia.

    3.  Il contributo è concesso, a richiesta dell' allevatore, i cui capi siano colpiti dalla malattia, una volta soltanto durante al vita del gregge.

    4.  Le relative spese sono valutate per il 1995 in lire 1.000.000.000 (capitolo 06154).
ARTICOLO 12 Accordo di programma
    1.  Gli stanziamenti del titolo II della contabilità speciale istituito ai sensi della Legge n. 268/74 destinati ai miglioramenti e trasformazione del monte pascoli e dei terreni comunali e privati possono essere utilizzati anche per l' attuazione degli accordi di programma stipulati ai sensi dell' articolo 27 della Legge n. 142/90 , compresa l' attuazione di progetti sperimentali.
ARTICOLO 13 Interventi per infrastrutture rurali
    2.  I programmi di cui al comma 1 sono proposti dall' Assessore dell' agricoltura e riforma agro - pastorale e approvati dalla Giunta regionale. le opere di viabilità e gli acquedotti rurali, compresi in detti programmi e nei piani di valorizzazione ai sensi della legge regionale n. 44 del 1976 , sono di competenza dei Comuni e delle Comunità montane e vengono realizzati direttamente da detti enti mediante l' istituto della delega.
ARTICOLO 14 Divulgazione agricola
    1.  Ai fini dell' attuazione del Piano annuale della divulgazione agricola e del cofinanziamento regionale del progetto di cartografia pedologica del territorio delle Unità operative territoriali (UOT) costituite ai sensi del Reg CE 2052/88 , l' Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all' ERSAT nell' anno 1995 la somma di lire 1.500.000.000. La relativa spesa grava per lire 1.485.000.000 sul capitolo 06281 e per lire 15.000.000 sul capitolo 06409.
ARTICOLO 15 Consorzio di bonifica della Gallura
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell' anno 1995 al Consorzio di bonifica della Gallura, di nuova istituzione, un contributo straordinario per far fronte alle spese di funzionamento e per quanto necessario alla costituzione della pianta organica dell' ente, del catasto consortile, dell' accertamento del patrimonio consortile e degli organi di amministrazione ordinaria.

    2.  L' onere per l' attuazione del presente articolo è valutato in lire 420.000.000 (cap. 06345).
ARTICOLO 16 Patrimoni silvo - pastorali
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Buddusò , per l' anno 1995, la somma di lire 250.000.000 quale contributo sulle spese di gestione del proprio patrimonio silvo - pastorale, amministrato ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e della Legge 25 luglio 1952, n. 991 (cap. 06307).
ARTICOLO 17 Consorzi di bonifica
    1.  Il comma 3 dell' articolo 17 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 , è sostituito dal seguente: " «
      3.  I membri di diritto sono nominati con decreto dell' Assessore dell' agricoltura e riforma agro - pastorale, previa deliberazione assunta dalla Giunta regionale su proposta dello Stesso Assessore e su designazione degli organi, enti ed organizzazioni sotto indicati: - un rappresentante dell' Assessore dell' agricoltura e riforma agro - pastorale; - tre rappresentanti del Comuni ricadenti nel perimetro consortile eletti dall' Amministrazione provinciale; - quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in sede nazionale.
    » "


    3.  Il comma 4 dell' articolo 15 della legge regionale n. 21 del 1984 , è sostituito dal seguente: «

    "Ai componenti del Consiglio dei delegati, della deputazione amministrativa e del collegio dei revisori dei conti è corrisposta un' indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi collegiali, il cui ammontare deve essere contenuto nei limiti dell' uguale indennità spettante per lo stesso titolo agli amministratori della Provincia in cui opera il Consorzio di bonifica. Per gli amministratori e per i componenti del collegio dei revisori che risiedono in sede diversa da quella in cui si svolgono le sedute degli organi collegiali, oltre al gettone di presenza compete l' indennità di trasferta nelle misure indicate per gli amministratori degli enti regionali dal decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1967, n. 26 e successive modificazioni." »


ARTICOLO 18 Piano Zone Interne - Paragrafo 6.6
    1.  Le disponibilità esistenti sul titolo di spesa P/1.06 del "Piano di intervento nelle zone interne" di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 , comprese quelle provenienti da provvedimenti di revoca di impegni in essere, sono utilizzate dall' Assessorato dell' Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale nell' ambito delle attività previste dal paragrafo 6.6 del Piano medesimo.
ARTICOLO 19 Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39
    1.  Il paragrafo 6.6 del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale. approvato dalla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 , è sostituito dal seguente: " «
      6.  6.1. Possono essere concessi contributi, pari al 50 per cento della spesa prevista, a favore di consorzi di cooperative, consorzi di tutela a rilevanza nazionale di produzioni sarde e di consorzi misti di cooperative e privati di cui le cooperative detengono la maggioranza, per l' organizzazione delle vendite, compresa la realizzazione di punti di vendita, campagne pubblicitarie, programmi di sperimentazione di nuovi prodotti agroalimentari, ed ogni altra attività utile a favorire, nelle migliori condizioni per i produttori, il marketing ed il collocamento dei prodotti sul mercato.

      2.  In assenza di iniziative da parte dei consorzi indicati al comma 1, nell' ipotesi in cui per uno specifico comparto venga accertato lo stato di crisi, l' Amministrazione regionale potrà provvedervi direttamente ovvero avvalendosi dei propri enti strumentali o con il ricorso ad organizzazioni di produttori particolarmente qualificate.

      3.  L' Amministrazione regionale provvede direttamente allo svolgimento dell' attività di promozione a carattere istituzionale nonchè di immagine della produzione agroalimentare sarda. Tale attività può essere realizzata anche attraverso l' erogazione di premi agli operatori che realizzino le finalità e gli obiettivi previsti da programmi specifici.
    » "
ARTICOLO 20 Anticipazione dei contributi
    1.  Il comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 20 aprile 1994, n. 18 è sostituito dal seguente: " «
      1.  L' anticipazione dei contributi previsti dall' articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 , per le realizzazioni di pere di miglioramento agrario e fondiario e di strutture cooperative, è concedibile nei limiti degli stanziamenti scritti in bilancio, sull' intera spesa ammessa a sussidio per la realizzazione di investimenti inerenti la raccolta, la trasformazione, la lavorazione e la conservazione, il confezionamento, il condizionamento, la movimentazione e la movimentazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici comunque finanziabili.
    » "
ARTICOLO 21 Concorso interessi: capitoli complementari e capitoli ad esaurimento
    1.  Gli impegni e i pagamenti gravanti sui capitoli compresi nello stato di previsione della spesa dell' Assessorato dell' agricoltura e riforma agro - pastorale e relativi alla liquidazione del concorso statale sugli interessi, sono trasferiti d' ufficio dalla ragioneria regionale sui corrispondenti capitoli di stanziamento regionale, nei casi in cui vengano a mancare, parzialmente o totalmente, gli stanziamenti statali.

    2.  Gli impegni assunti sullo stato di previsione della spesa dell' Assessorato dell' agricoltura e riforma agro - pastorale, per la concessione di un concorso pluriennale sugli interessi, sono mantenuti in bilancio fino all' esaurimento dei pagamenti previsti dai relativi piani di ammortamento.
ARTICOLO 22 Fondo per l' anticipazione del concorso interessi ARTICOLO 23 Liquidazione del concorso sugli interessi
    1.  Il concorso sugli interessi relativi al credito di esercizio posto in essere secondo le direttive regionali, può essere accreditato anticipatamente a ciascun istituito o banca, nel periodo compreso tra l' erogazione del prestito e la scadenza del medesimo, nella misura del 50 per cento degli importi risultanti dagli elenchi di liquidazione trasmessi all' Assessorato regionale dell' agricoltura.
ARTICOLO 24 Legge regionale 17 novembre 1986, n. 62 - Interpretazione autentica
    1.  Ai fini della concessione delle provvidenze recate dalla legge regionale 17 novembre 1986, n. 62 , il requisito della "destinazione agricola", di cui al comma 1 dell' articolo 3 , nelle zone suburbane ed in quelle ad elevata parcellizzazione è da ritenere presente solo quando i terreni presentino i requisiti oggettivi richiesti per l' applicazione della Legge 6 agosto 1954, n. 604 recante "Agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina" e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 25 Piani particellari di espropriazione
    1.  I proprietari interessati dai piani particellari di espropriazione, relativi ai progetti di opere infrastrutturali ai sensi del " Programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agro - pastorale" possono convenire, mediante gli "accordi amichevoli" previsti dall' articolo 26 della Legge 2359/1865 , la cessione degli immobili nei limiti fissati dalla Legge n. 10/1977 .

    2.  Gli immobili saranno acquisiti, a titolo originario, con decreto di esproprio e saranno volturati al patrimonio del Comune nel cui agro è prevista la costruzione dell' opera infrastrutturale.
ARTICOLO 26 Spese per il funzionamento dell' Ufficio di statistica agraria
    1.  Al fine di assicurare un ottimale funzionamento dell' Ufficio di statistica agraria e per la sua implementazione è autorizzata, per l' anno 1995, la spesa di lire 150.000.000 (capitolo 06010/ 01).

    2.  Le procedure relative all' acquisizione degli strumenti informatici nonchè quelle relative al ricorso ad assistenza esterna per le attività specifiche e di addestramento dei tecnici del centro grafico ed elaborazione dati, sono curate dal competente Assessorato regionale degli enti locali.
ARTICOLO 27 Modalità di accreditamento delle somme per il programma ipofecondità
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata al versamento in una unica rata delle somme necessarie per l' attuazione del programma per il miglioramento della fertilità del bestiame e contro la mortalità neonatale (programma ipofecondità ) su apposito conto corrente istituito ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17 .
ARTICOLO 28 Contributo straordinario al Consorzio di bonifica del Cixerri
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell' anno 1995, la somma di lire 450.000.000 in favore del Consorzio di bonifica del Cixerri per l' abbattimento parziale dei costi di esercizio derivanti dalla mancata erogazione dell' acqua irrigua e per gli studi di natura idrogeologica relativi all' accertamento delle cause che hanno determinato il prosciugamento del bacino di Punta Gennarta (cap. 06253).
ARTICOLO 29 Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1995, la somma di lire 3.000.000.000 al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale per l' abbattimento dei costi di esercizio relativi all' anno 1991 (cap. 06263).
ARTICOLO 30 Indennizzo per mancate coltivazioni
    1.  La misura massima dell' indennizzo, prevista dall' articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16 , per le mancate coltivazioni nelle zone irrigue, è estesa alle colture ortofrutticole, cerealicole e foraggere ed è elevata, relativamente alle medesime, fino a 40.000.000 per azienda.

    3.  L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende e cooperative che provvedono alla raccolta, conservazione, manipolazione, lavorazione, confezionamento e/ o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici che, a causa dell' evento siccità 1994/ 1005, abbiano registrato un aggravio di oneri derivante da una riduzione dei conferimenti non inferiore rispettivamente del 20 o 30 per cento a seconda che siano o no in zone svantaggiate, rispetto alla media dell' ultimo triennio, un contributo non superiore alle perdite connesse con la riduzione dei conferimenti.

    5.  Al solo fine di consentire la riconversione produttiva delle imprese agricole già destinatarie di interventi volti alla realizzazione di opere di trasformazione aziendale che nell' ultimo quadriennio non abbiano potuto dar corso alle produzioni previste, possono essere concessi indennizzi rapportati alla mancata produzione; la misura del beneficio per l' investimento non può essere superiore al 50 per cento della produzione lorda vendibile che si sarebbe potuta realizzare in un normale processo produttivo come previsto nel piano di trasformazione aziendale.

    6.  L' onere previsto per l' attuazione del precedente comma 5 , è valutato per l' anno 1995 in lire 500.000.000 e fa carico nei limiti della disponibilità di bilancio al capitolo 06026- 00 dello stato di previsione dell' Assessorato dell' agricoltura e riforma agro - pastorale.
ARTICOLO 31 Interventi a favore delle aziende agrumicole danneggiate dal lepidottero minatore
    1.  Alle aziende agricole ad indirizzo agrumicolo che in conseguenza dei danni subiti dalla presenza del lepidottero minatore " phyllocnistis citrella" abbiano avuto una diminuzione di almeno il 30 per cento della produzione lorda vendibile, riferita all' ultimo triennio, è concesso un contributo pari al 50 per cento dei danni effettivamente subiti.

ARTICOLO 32 Agevolazioni per il trasporto di sementi e prodotti agricoli
    1.  Le agevolazioni contributive previste dall' articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1995, n. 16 , sono estese al trasporto di paglia destinata alla produzione di funghi nonchè al trasporto di sementi, qualora l' importazione in Sardegna si sia resa necessaria a causa delle carenze determinate dalla siccità dell' annata agraria 1994/ 95. Le medesime provvidenze sono estese al trasporto di semente certificato di grano duro, la cui importazione in Sardegna si è resa necessaria a causa della carenza di produzione lorda determinata dalla siccità .

    2.  I quantitativi ammissibili alla concessione delle provvidenze non possono superare, per azienda, quelli utilizzabili nella precedente campagna.

ARTICOLO 33 Spese per collaudi funzionali
    1.  Al fine di consentire i collaudi degli impianti di mungitura meccanica delle aziende ovicaprine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare le relative spese alle associazioni provinciali degli allevatori.

    2.  La relativa spesa è determinata in lire 300.000.000 per l' anno 1995 (cap. 06173).
ARTICOLO 34 Centro regionale di commercializzazione dei prodotti lattiero caseari
    1.  Per effetto della mancata attuazione dell' articolo 17 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 è autorizzata, nell' anno 1995, la spesa di lire 800.000.000 per l' adeguamento strutturale del Centro regionale di commercializzazione dei prodotti lattiero - caseari, ubicato a Macomer (cap. 06244).
ARTICOLO 35 Mostre - mercato zootecniche
    1.  L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell' anno 1995, ai Comuni interessati un contributo straordinario di lire 2.500.000.000 per la ristrutturazione, la realizzazione dei locali e la sistemazione delle aree delle Mostre - mercato zootecniche (cap. 06340- 00).
ARTICOLO 36 Adeguamento a normativa comunitaria
    2.[abrogazione]  Il fondo istituito ai sensi del citato articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 , continuerà a essere utilizzato per la concessione di mutui decennali di assestamento a favore delle cooperative agricole, nel rispetto dei criteri adottati in materia dalla Unione Europea. [2]

ARTICOLO 37 Recupero dai fondi di rotazione
    2.  E' iscritta nel bilancio regionale in conto del capitolo 06343- 01, la somma di complessive lire 3.000.000.000, che sarà trasferita nel conto dell' entrata della contabilità speciale di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuita al titolo di spesa 10.5.01/ II del programma di intervento per gli anni 1986 - 1987, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

    3.  E' iscritta nel bilancio regionale, in conto del capitolo 06285- 00, la somma di complessive lire 10.500.000.000, per essere destinata al titolo di spesa P/ 1.01 del "Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale" di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 .
ARTICOLO 38 Limiti di impegno ARTICOLO 39 Riduzione stanziamenti
    1.  Gli stanziamenti iscritti nel 1995 in conto dei capitoli 06074 e 06233 sono ulteriormente ridotti di lire 1.000.000.000 ciascuno.
ARTICOLO 40 Miglioramenti fondiari in zootecnia ARTICOLO 41 Copertura finanziaria
    1.  Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono quantificati in lire 31.820.000.000 per l' anno 1995.

    3.  Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio regionale per l' anno 1995.
ARTICOLO 42 Proroga termini di impegnabilità
    1.  Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non impegnati entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnati entro l' esercizio successivo.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 5 dicembre 1995 Palomba
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