ARTICOLO 1
Il
secondo comma dell' articolo 87 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6
, è sostituito dal seguente:
«
<<Le somme di cui al precedente comma verranno ripartite tra i comuni secondo il seguente criterio:
- 35 per cento in parti uguali fra tutti i comuni;
- 35 per cento sulla base del numero degli abitanti al 31 dicembre 1985;
- 30 per cento sulla base del numero dei disoccupati censiti al 31 dicembre 1985>>
»
.
ARTICOLO 2
Il
sesto comma dell' articolo 87 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6
, è sostituito dal seguente:
«<< L' amministrazione regionale effettuerà i controlli sull' utilizzo delle somme; a tal fine i comuni entro il 30 gennaio di ciascun anno dovranno presentare, pena la non concessione degli ulteriori finanziamenti, relazione sullo stato dei lavori secondo il progetto annuale o poliennale sul numero dei disoccupati impiegati (cap. 10136) relativi all' anno precedente >> »
.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 4 agosto 1987 Melis