ARTICOLO 1 1.
L'
articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39
, è sostituito dal seguente: <<
«Art. 17 Prestazioni sanitarie integrative straordinarie 1.
Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare, a favore degli aventi diritto ai sensi della vigente legislazione, l' erogazione di: - a)forniture straordinarie di protesi, presidi ed ausili non previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi, che abbiano finalità funzionali e relazionali non altrimenti perseguibili;
- b)materiale di medicazione agli affetti da particolari forme morbose.
2.
Le Unità Sanitarie Locali possono autorizzare la fornitura di particolari e specifici prodotti dietetici non compresi tra le prestazioni sanitarie integrative erogate dal SSN, a favore degli affetti da patologie croniche, per le quali la prescrizione di tali prodotti risulti indispensabile ai fini terapeutici e/ o nutrizionali. La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano la fornitura di tali prodotti deve essere annualmente certificata dalle strutture specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3.
3.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale sono individuati: - a)le protesi, i presidi e gli ausili di cui al comma 1, lett a);
- b)le forme morbose di cui al comma 1, lett b);
- c)le patologie croniche di cui al comma 2;
- d)le strutture specialistiche pubbliche di riferimento per l' accertamento delle patologie di cui al comma 2.
4.
Agli oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo - valutati in lire 1.300.000.000 annue - le Unità sanitarie Locali fanno fronte mediante l' utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati dalla Regione con mezzi propri (Cap. 121333/ 02).
»
"
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 1 agosto 1996 Palomba