ARTICOLO 1 1.
All'
articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32
, sono aggiunti i seguenti commi: <<
«4.
In ogni altro caso di vacanza degli incarichi di coordinamento, la continuità delle relative funzioni è assicurata dal Coordinatore di servizio in luogo del Coordinatore di settore, dal Coordinatore generale in luogo del Coordinatore di servizio, dal componente della Giunta regionale competente nel ramo dell' amministrazione in luogo del Coordinatore generale, dal Coordinatore generale in luogo dei Coordinatori di servizio e di settore in caso di contemporanea vacanza degli incarichi e dal componente della Giunta regionale competente nel ramo dell' amministrazione in caso di contemporanea vacanza degli incarichi di Coordinatore generale e di servizio o degli incarichi di Coordinatore generale, di servizio e di settore.
5.
Le funzioni interinali di cui al precedente comma non possono essere svolte oltre il termine perentorio di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge o da verificarsi della vacanza, se successiva
»
>>.
ARTICOLO 2 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 33 dello Statuto
speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Cagliari, addì 24 ottobre 1988Melis